Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18692/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva che il reato si era prescritto nel febbraio 2021, computando il termine massimo di prescrizione e le sospensioni intervenute, e lamentava che la Corte di appello non aveva motivato in ordine a tale eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ricostruito la consumazione del reato nell'agosto 2013 e il termine di prescrizione (prorogato secondo le norme indicate) pari a 7 anni e 6 mesi dalla consumazione, a cui ha aggiunto le sospensioni intervenute durante il processo (rinvii per richiesta delle parti, impedimento del difensore con sospensione massima di 60 giorni e la sospensione legale di 62 giorni per l'epidemia Covid). Complessivamente sono state ritenute sospensioni per 8 mesi, sicché il termine di prescrizione è maturato nel settembre 2021. Poiché la sentenza della Corte d'appello è del 15 giugno 2021 (prima della prescrizione), non si è verificata l'estinzione del reato e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per euro 3.586,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata in materia di prescrizione; la Corte l'ha utilizzata, insieme ad altre disposizioni, per calcolare il termine di prescrizione decorrente dalla data di consumazione del reato.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento normativo sulla prescrizione; il testo non riporta una citazione testuale, ma la deduzione del ricorrente mirava a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione ai sensi delle norme sulla prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Citat o dal ricorrente quale norma procedurale rilevante per la declaratoria di estinzione del reato; la Corte ha comunque esaminato il calcolo dei termini e delle sospensioni rilevanti ai fini prescrizionali.

  • artt. 157 e 161 (richiamati nel testo)

    Il giudice di legittimità ha fatto riferimento alla proroga e al computo dei termini di prescrizione secondo le norme vigenti (artt. richiamati) e ha aggiunto le sospensioni intervenute nel corso del giudizio per determinare la scadenza effettiva del termine prescrizionale.

  • Sospensione legale per emergenza epidemiologica (decreto 2020 richiamato nei fatti)

    La Corte ha applicato la sospensione prevista per l'epidemia Covid, conteggiando un periodo di sospensione di 62 giorni che ha inciso sul computo complessivo della prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola dalla data di consumazione del reato considerando il termine previsto dalla legge e tutte le proroghe/sospensioni applicabili: rinvii richiesti dalle parti, impedimenti del difensore (con i limiti previsti), e sospensioni previste dalla legge (es. per emergenze come il Covid).
  • Se una sentenza di merito è intervenuta in data anteriore alla maturazione della prescrizione, il giudice di legittimità conferma che il reato non è estinto e respinge l'impugnazione fondata esclusivamente sulla prescrizione maturata successivamente.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere adeguatamente dedotta e motivata; il giudice è tenuto a valutare e motivare il computo dei termini e delle sospensioni. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non possono essere valorizzate cause estintive sopravvenute nel corso del giudizio di Cassazione.
  • Le sospensioni procedurali concordate o richieste dalle parti e gli impedimenti del difensore incidono sul termine prescrizionale; occorre documentare e verificare la durata di tali sospensioni per valutare correttamente la prescrizione.
  • La soccombenza in Cassazione può comportare condanne alle spese e a somme a titolo di cassa delle ammende; chi propone ricorso senza fondatezza sostanziale rischia di essere condannato anche alle spese della parte civile costituita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.