Sentenza n. 5742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 1316 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio comunale di Spinea n. 8 del 6 aprile 2018, recante l’approvazione della variante generale al piano degli interventi, nella parte relativa all’inserimento delle aree dei ricorrenti nelle zone a urbanizzazione differita
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la variante generale al piano degli interventi. Le aree di proprietà, già interessate da vincoli preordinati all’esproprio reiterati e poi decaduti, erano state classificate come “zone a urbanizzazione differita”. Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità della previsione perché avrebbe introdotto una sostanziale non disciplina urbanistica, rinviando sine die l’attuazione delle scelte strategiche del PAT e lasciando inattuata la vocazione edificatoria dell’area. È stato inoltre sostenuto che, trattandosi di aree già prive di disciplina per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi, il rinvio avrebbe aggravato la situazione dei proprietari. Con il secondo motivo è stata censurata la ricostruzione del TAR secondo cui l’art. 33 delle NTO del piano degli interventi avrebbe previsto una disciplina articolata e il riconoscimento della piena potenzialità edificatoria dei suoli. Gli appellanti hanno evidenziato che tale disposizione consentiva soltanto una limitata localizzazione di crediti edilizi e interventi conservativi o di demolizione e ricostruzione sugli edifici esistenti, senza disciplinare l’edificabilità delle aree non edificate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto congiuntamente i due motivi di appello, ritenendoli strettamente connessi, e ha riformato la sentenza del TAR. L’art. 33 delle NTO del piano degli interventi, per le aree a urbanizzazione differita, non aggiungeva una disciplina effettiva rispetto a quella già prevista dalla legge regionale per le aree non edificate e non pianificate, limitandosi a regolare in modo marginale i crediti edilizi e gli interventi sugli edifici esistenti. Il Comune aveva omesso di indicare chiaramente la destinazione delle aree e le relative modalità di utilizzazione, anche in esito alla futura presentazione del piano attuativo, impedendo di fatto ai proprietari di compiere scelte sull’utilizzo dei suoli. Il rinvio a una futura variante era privo di un termine definito e rendeva incerta la disciplina sia quanto all’an sia quanto al quando. Il giudice ha ritenuto che non fosse pertinente richiamare l’ampia discrezionalità urbanistica dell’amministrazione, poiché in concreto non era stata esercitata una scelta pianificatoria, ma era stata omessa e rinviata sine die. In accoglimento del ricorso di primo grado, la delibera comunale è stata annullata in parte qua. In sede conformativa, il Comune è stato onerato di disciplinare la destinazione delle aree non edificate senza limitarsi a un rinvio indefinito. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 7, l.r. n. 11/2004
La disposizione è richiamata con riferimento alla decadenza delle previsioni di trasformazione o espansione soggette a piani attuativi non approvati e alla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, con conseguente necessità di disciplinare le aree non pianificate.
art. 19, comma 5, NTA del PAT
È richiamato quale fondamento delle previsioni urbanistiche applicate alle aree classificate come zone a urbanizzazione differita.
art. 7, comma 1, l.r. n. 4/2015
È richiamato in relazione alle aree private della loro potenzialità edificatoria.
art. 33 NTO del piano degli interventi
La disposizione è stata ritenuta insufficiente perché, per le aree non edificate, non stabilisce destinazione e modalità di utilizzazione effettive, limitandosi a una disciplina marginale dei crediti edilizi e degli interventi sugli edifici esistenti.
Massime di principio
- La pianificazione urbanistica non può limitarsi a rinviare sine die a una futura variante la disciplina concreta di aree non edificate: l’amministrazione deve indicarne la destinazione e le modalità di utilizzazione entro un quadro temporale definito.
- La classificazione di un’area come zona a urbanizzazione differita è illegittima quando, in concreto, non contiene una disciplina urbanistica effettiva e lascia incerti sia l’an sia il quando delle future scelte pianificatorie.
- La discrezionalità dell’amministrazione nella pianificazione urbanistica non legittima l’omissione della scelta pianificatoria. Il rinvio temporale è distinto dalla mancata disciplina dell’area e non può essere utilizzato per abdicare all’obbligo di pianificare.
- Una disciplina che consenta soltanto crediti edilizi limitati e interventi conservativi o di demolizione e ricostruzione sugli edifici esistenti non equivale alla disciplina della potenzialità edificatoria di un’area non edificata né esclude che essa sia sostanzialmente priva di pianificazione.
- L’annullamento di una previsione urbanistica che abbia rinviato sine die la disciplina dell’area comporta, sul piano conformativo, l’obbligo dell’amministrazione di adottare una disciplina concreta della destinazione e delle modalità di utilizzo dei suoli.
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