Cassazione Penale, Sentenza n. 23232/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze perché valuti la sussistenza della recidiva contestata, che incide sul regime di procedibilità del reato. È stato inoltre precisato che l'impugnazione va qualificata come ricorso per saltum e che il giudice di rinvio è la Corte d'appello di Firenze. Sentenza emessa il 13/04/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Firenze 01/06/2021 che ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di truffa a causa dell'estinzione del reato per remissione di querela. Il ricorrente sostiene che il reato era procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis c.p. perché era stata contestata la recidiva reiterata e specifica (recidiva qualificata/aggravata/pluriaggravata ai sensi dell'art. 99 c.p.), richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3585/2020. Il Tribunale non ha motivato in ordine alla contestazione della recidiva.
Norme richiamate
art. 649-bis cod. pen.
Il richiamo alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto in questa disposizione comprende anche la recidiva qualificata/aggravata/pluriaggravata/reiterata; se tale circostanza è sussistente la procedibilità del delitto è d'ufficio e la remissione di querela non estingue l'azione penale.
art. 99 cod. pen.
Regolamenta la recidiva nelle sue forme (secondo, terzo e quarto comma) e costituisce la fonte della nozione di recidiva qualificata/aggravata/pluriaggravata/reiterata richiamata ai fini della procedibilità d'ufficio.
Sentenza Sezioni Unite n. 3585/2020 (Li Trenta)
Ha chiarito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale in art. 649-bis include la recidiva qualificata/aggravata/pluriaggravata/reiterata prevista dall'art. 99, incidendo così sul regime di procedibilità.
Remissione di querela (principio giurisprudenziale)
La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela di parte, ma non impedisce l'azione penale se il delitto è procedibile d'ufficio per la sussistenza di circostanze che ne mutano il regime di procedibilità.
Massime di principio
- Quando è contestata la recidiva qualificata/reiterata (art. 99), occorre verificarne la sussistenza perché può trasformare un reato procedibile a querela in reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis: in tal caso la remissione di querela non estingue l'azione penale.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla contestazione della recidiva; l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto è motivo di annullamento e rinvio in Cassazione.
- Se il Procuratore generale impugna una sentenza a seguito di acquiescenza del Procuratore della Repubblica la impugnazione può essere qualificata come ricorso per saltum e il giudice di rinvio va individuato conformemente a tale figura procedurale.
- Per la difesa è cruciale contestare e provare l'inesistenza della recidiva o limitarne gli effetti; per l'accusa è essenziale allegare e documentare la recidiva sin dall'origine per preservare la procedibilità d'ufficio.
- In presenza di remissione di querela, prima di dichiarare l'estinzione del reato il giudice deve accertare se sussistono circostanze che comportano la procedibilità d'ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →