Sentenza del 20/02/2015 n. 3430 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le questioni relative alla tassazione dei preliminari e delle caparre confirmatorie, poiché il pagamento integrale degli importi dovuti e la tempestiva presentazione delle istanze di definizione, attestati anche dall'Amministrazione finanziaria, hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato dichiarato estinto e le spese sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica fiscale furono rinvenuti preliminari di compravendita non registrati, aventi a oggetto la cessione di azioni collegate al diritto esclusivo di godimento di determinati posti barca. L'Agenzia delle Entrate richiese l'imposta fissa di registro sui preliminari, l'imposta proporzionale sulle somme versate come caparra confirmatoria, l'imposta di bollo, sanzioni e interessi. La società contestò in particolare l'applicazione dell'imposta proporzionale alla caparra e dedusse anche la violazione del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. La CTR aveva ritenuto legittima la tassazione proporzionale della caparra e non ravvisato una negoziazione di azioni sufficientemente determinata. In Cassazione, tuttavia, la società documentò di aver definito integralmente la lite mediante la procedura agevolata prevista dalla legge.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011
La disposizione consente la definizione agevolata di determinate liti fiscali mediante il pagamento dell'importo previsto e la presentazione dell'apposita istanza. Quando i requisiti risultano soddisfatti e l'Amministrazione ne riconosce la regolarità, il giudizio viene dichiarato estinto.
L. n. 289 del 2002, art. 16
La norma disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti e costituisce, nel caso esaminato, il riferimento normativo richiamato dalla procedura di chiusura della controversia.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
La norma esprime il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. La CTR aveva escluso che tale principio fosse violato, ritenendo non sufficientemente determinato il trasferimento di azioni; la Cassazione non ha deciso definitivamente la questione per effetto dell'estinzione del giudizio.
Codice civile, art. 378
La documentazione relativa alla definizione della lite è stata prodotta con la memoria depositata in vista dell'udienza, consentendo alla Corte di verificare il pagamento e la regolarità della procedura.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, con pagamento integrale e presentazione tempestiva dell'istanza, il giudizio può estinguersi senza esame delle questioni sostanziali ancora controverse.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale a una pronuncia di merito sulla legittimità dell'accertamento o delle imposte richieste: la questione viene chiusa per effetto della procedura transattiva o condonistica.
- È essenziale conservare e produrre la prova del pagamento, della presentazione dell'istanza e della regolarità della definizione; l'attestazione favorevole dell'Amministrazione rafforza la dichiarazione di estinzione.
- In assenza di una decisione di merito, non è possibile utilizzare la sentenza come precedente definitivo sulla tassazione delle caparre confirmatorie o sull'applicazione del principio di alternatività tra registro e IVA.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, soprattutto se la legge o la natura della definizione rendono ciascuna parte sostanzialmente autonoma dai risultati processuali precedenti.
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