Sentenza n. 33/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 15/2024 pubblicata il 25/01/2024 RG n. 539/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, privo di certificazione del passaggio in giudicato prodotta in copia conforme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR, con precedente ordinanza, ha ordinato la regolarizzazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, del certificato relativo al passaggio in giudicato della sentenza azionata. La certificazione depositata non recava l'attestazione di conformità richiesta dalla disciplina del processo telematico e del Codice dell'amministrazione digitale; pertanto non risultava prodotta in copia conforme. Il ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione né nel termine assegnato né successivamente. La questione centrale riguardava l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza in assenza della prova, da depositare unitamente al ricorso, del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e della sua produzione in copia autentica o conforme.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente debba depositare insieme al ricorso in ottemperanza il provvedimento di cui chiede l'esecuzione in copia autentica, corredato, quando si tratta di una sentenza del giudice ordinario, dalla prova del suo passaggio in giudicato. L'attestazione del passaggio in giudicato non era munita della necessaria attestazione di conformità prevista dal combinato disposto degli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a., 22, comma 2, e 23-bis, comma 2, d.lgs. 82/2005, sicché non poteva considerarsi prodotta in copia conforme. Il TAR ha inoltre precisato che l'espressione "eventuale prova del suo passaggio in giudicato" contenuta nell'art. 114, comma 2, c.p.a. riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo che possono essere azionati anche se non definitivi, mentre per l'ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario la prova del giudicato è necessaria. Poiché il ricorrente non ha adempiuto all'ordine di regolarizzazione, adottato entro un termine espressamente qualificato come perentorio, è rimasto assente un elemento essenziale della fattispecie e il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
La disposizione impone il deposito del provvedimento azionato in copia autentica e, per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, della prova del passaggio in giudicato; tale prova deve essere fornita unitamente al ricorso.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancanza della prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario determina l'assenza di un presupposto essenziale per l'azione di ottemperanza.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La copia informatica depositata telematicamente dal difensore acquista il valore dell'originale o della copia conforme solo se corredata dall'attestazione di conformità secondo le modalità previste.
art. 23-bis, comma 2, d.lgs. 82/2005
Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.
La copia informatica ha efficacia probatoria dell'originale quando la conformità sia attestata nei modi previsti oppure non sia espressamente disconosciuta; nel caso esaminato, la certificazione non era assistita dall'attestazione richiesta.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
La copia per immagine di un documento analogico necessita dell'attestazione di conformità da parte di un soggetto autorizzato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare, unitamente al ricorso, il provvedimento in copia autentica o conforme e la prova del suo passaggio in giudicato; tale prova costituisce un presupposto necessario dell'azione.
- L'espressione "eventuale prova del passaggio in giudicato" contenuta nell'art. 114, comma 2, c.p.a. si riferisce ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo azionabili anche senza definitività, non esonerando chi chiede l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario dall'onere di dimostrarne il passaggio in giudicato.
- Quando la copia informatica o per immagine della certificazione del passaggio in giudicato è depositata telematicamente dal difensore, essa deve recare l'attestazione di conformità richiesta dagli artt. 136, comma 2-ter, c.p.a., 22, comma 2, e 23-bis, comma 2, d.lgs. 82/2005; in difetto, non equivale a copia conforme.
- La mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, della documentazione essenziale relativa al giudicato comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza per carenza del presupposto previsto dall'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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