Sentenza del 22/01/2016 n. 1156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione TARSU relativo agli anni 2005 e 2006, sostenendo che il Comune avesse assoggettato a tassazione l'intero opificio, comprese le aree di lavorazione nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali, quali pneumatici, residui e scarti, non assimilabili ai rifiuti urbani e smaltiti autonomamente dalla società tramite una ditta specializzata. Con i due motivi di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, invocando l'esclusione o la riduzione della TARSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha stabilito che, dopo l'abrogazione delle disposizioni che assimilavano automaticamente rifiuti speciali e urbani, si applicano gli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993. Le aree produttive di rifiuti speciali possono essere escluse o beneficiare di una riduzione solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Se il regolamento comunale ha dichiarato assimilabili tali rifiuti a quelli urbani, l'area resta soggetta a TARSU, anche se il contribuente provvede volontariamente allo smaltimento autonomo. Non sono state liquidate spese poiché il Comune non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dichiarato dovuto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Il presupposto dell'imposta è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con le eccezioni previste dalla norma.
La TARSU si applica alle aree occupate o detenute, salvo che si tratti di aree per natura o destinazione improduttive di rifiuti oppure di aree produttive di rifiuti speciali alle quali si applichino le specifiche esclusioni o riduzioni previste dalla legge.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. e)
Il regolamento comunale può stabilire l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
Quando il regolamento comunale assimila determinati rifiuti speciali a quelli urbani, il produttore è soggetto alla TARSU; è irrilevante il fatto che provveda autonomamente e volontariamente allo smaltimento.
L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39
La disciplina che prevedeva l'assimilazione automatica tra rifiuti urbani e speciali è stata abrogata, rendendo applicabile la disciplina degli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3
Ha abrogato la precedente disciplina di assimilazione ope legis dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, ove ne ricorrano i presupposti, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU: occorre verificare la natura e la destinazione delle singole aree, nonché le condizioni previste dalla normativa e dal regolamento comunale.
- Le aree effettivamente improduttive di rifiuti possono essere escluse dalla tassazione, mentre quelle che producono rifiuti speciali possono beneficiare di una riduzione solo quando ricorrono i presupposti normativi e regolamentari.
- Se il regolamento comunale assimila i rifiuti speciali a quelli urbani, l'intera area interessata può essere assoggettata alla TARSU, anche quando il contribuente sostiene direttamente i costi di raccolta e smaltimento.
- Lo smaltimento autonomo dei rifiuti non elimina di per sé l'obbligo tributario: è necessario dimostrare che i rifiuti siano esclusi dall'assimilazione comunale o che l'area rientri nelle specifiche ipotesi di esclusione o riduzione.
- In controversie analoghe è essenziale esaminare il regolamento comunale vigente negli anni d'imposta, la classificazione dei rifiuti e la concreta delimitazione delle aree produttive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 79 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 683 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →