Sentenza n. 4918/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento dell’Anas prot. CDG.ST NA.REGISTRO UFFICIALE.U.0572658.26-06-2025, avente a oggetto “S.S. 369 Km 42+860 lato destro. Richiesta installazione insegna d’esercizio "Spedizioni rapide San Marco". Parere negativo, chiusura procedimento e diffida rimozione impianto”; b) se e per quanto possa occorrere, del provvedimento dell’Anas prot. CDG.ST NA.REGISTRO UFFICIALE.U.0070261.28-01-2025, avente a oggetto “S.S. 369 Km 42+860 lato destro - Richiesta installazione insegna d’esercizio "Spedizioni rapide San Marco" - Preavviso di parere negativo”; c) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso, se e per quanto possa occorrere, il provvedimento dell’Anas prot. CDG.ST NA.REGISTRO UFFICIALE.U.0793268.15-09-2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di installazione di un'insegna d'esercizio lungo la S.S. 369, con chiusura del procedimento e diffida alla rimozione dell'impianto, nonché il relativo preavviso di parere negativo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui Anas aveva espresso parere negativo sulla richiesta di installazione dell'insegna d'esercizio recante la dicitura "Spedizioni rapide San Marco" lungo la S.S. 369, al km 42+860, lato destro, disponendo la chiusura del procedimento e diffidando alla rimozione dell'impianto. Sono stati impugnati anche il preavviso di parere negativo e gli ulteriori atti connessi. Dal testo della sentenza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito a seguito della revoca degli atti impugnati.
La decisione
Nel corso del giudizio Anas ha depositato un provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ha revocato il precedente parere negativo e il relativo preavviso, disponendo una nuova valutazione tecnico-amministrativa dell'istanza. Ricorrente e Anas hanno quindi chiesto congiuntamente la dichiarazione di cessata materia del contendere. Il TAR ha accolto tale richiesta, dichiarando cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, con esclusione del contributo unificato, che Anas è stata condannata a rimborsare alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
si revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/90 smi, il provvedimento Anas di parere negativo ... e la comunicazione di preavviso
La revoca degli atti impugnati, accompagnata dalla previsione di una nuova valutazione dell'istanza, ha determinato il venir meno dell'oggetto della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.
art. 60 c.p.a.
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo
La sentenza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti sulla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio degli atti impugnati, quando elimina l'oggetto della controversia e rende non più attuale la decisione richiesta, consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La revoca di un diniego, con contestuale sottoposizione dell'istanza a una nuova valutazione amministrativa, non comporta di per sé l'accoglimento nel merito delle pretese sostanziali del privato, ma determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'originario diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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