Cassazione Penale, Sentenza n. 15928/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio (assegni privi di beneficiario e orologi di pregio). Denunciava: 1) vizio esiziale di motivazione per illogicità e cattiva applicazione del principio "ne bis in idem cautelare", sostenendo che non si potesse rinnovare il vincolo cautelare sulle stesse cose già sequestrate e per le quali un precedente sequestro era stato annullato; 2) carenza del fumus commissi delicti in relazione alla nuova contestazione (esercizio abusivo del credito). Il ricorso era limitato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., alle ragioni strettamente necessarie alla motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge: a pena di cassazione, può essere invocata solo la "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p., mentre la mera contraddittorietà o scarsa persuasività della motivazione non costituisce di per sé tale violazione (salvo l'apposito motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.). La Corte ha rilevato che il ricorrente denunciava principalmente la non persuasività della motivazione e non una specifica violazione di legge. Quanto al principio del ne bis in idem cautelare, la Corte ha osservato che: a) il sequestro probatorio è strumento per acquisire elementi probatori e non misura cautelare in senso tecnico; b) il divieto di bis in idem opera solo se non vi siano elementi nuovi o una diversa morfologia del fatto; nel caso di specie il Pubblico Ministero aveva formulato una nuova contestazione (esercizio abusivo del credito, art. 132 d.lgs. 385/1993) differente dalla precedente ipotesi (ricettazione), rendendo fondata la nuova iniziativa probatoria e non configurando un bis in idem. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limita le deduzioni del ricorrente ai strettamente necessari alla motivazione
Utilizzato per evidenziare che il ricorso doveva circoscriversi agli aspetti essenziali e motivazionali impugnati
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
motivo di ricorso per vizio di motivazione (illogicità/contraddittorietà)
La Corte rileva che l'illogicità manifesta della motivazione è un motivo autonomo che va dedotto specificamente, altrimenti non equivale a violazione di legge
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
ricorso per cassazione per "violazione di legge"
Serve a ribadire che l'ammissibilità della cassazione richiede la deduzione di una violazione di legge e non la sola lamentela sulla scarsa persuasività della decisione
art. 132, d.lgs. 385/1993
esercizio abusivo del credito
È la nuova fattispecie di reato contestata dal P.M., che ha giustificato la nuova iniziativa probatoria e il sequestro degli stessi beni per esigenze dimostrative diverse dalla precedente contestazione
art. 616 cod. proc. pen.
disciplinante la condanna alle spese e la sanzione per il ricorso inammissibile
Fornisce la base per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
art. 12 Preleggi
richiamato in relazione al principio generale del divieto di bis in idem
Fondamento del principio di preclusione processuale cui si ispira il divieto di rinnovare interventi giudiziari identici; però applicabilità limitata in ambito cautelare quando mancano elementi nuovi
Massime di principio
- In Cassazione la mera censura sulla scarsa persuasività o sulla presunta illogicità della motivazione non basta: occorre inquadrare il vizio come specifica "violazione di legge" o usare il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
- Il sequestro probatorio viene considerato strumento per la raccolta di elementi dimostrativi e non equivale necessariamente a una misura cautelare personale o reale; ciò può consentire nuove iniziative probatorie sullo stesso bene se cambia la contestazione o emergono nuovi elementi
- Il principio del ne bis in idem cautelare impedisce nuove misure identiche solo se ricorre la stessa regiudicanda con gli stessi elementi; se la fattispecie contestata o gli elementi a fondamento sono nuovi o diversi, il divieto non opera automaticamente
- Se si intende far valere l'illogicità della motivazione in Cassazione, è necessario formulare il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p. oppure dimostrare una violazione di legge concreta e circostanziata
- Il pubblico ministero può proporre nuova richiesta di sequestro sugli stessi beni quando la nuova contestazione ha diversa natura o fondamento probatorio rispetto alla precedente, specialmente se la precedente misura è stata annullata per difetto di qualifica giuridica del fatto
- Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, del pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi strategico selezionare e motivare accuratamente i profili di impugnazione
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