Cassazione Penale, Ordinanza n. 14134/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., ha recepito l'accordo delle parti applicando la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Deduce erronea applicazione della legge penale per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che il fatto non sarebbe sussumibile nella fattispecie contestata; la Corte rileva però che, nel rito patteggiato, è inammissibile la censura che investe la qualificazione giuridica del fatto quando non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e quando, comunque, il giudice ha dato conto degli elementi da cui desumere la destinazione della sostanza alla cessione a terzi e l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte richiama inoltre il carattere pattizio del rito, osservando che chi chiede la pena concordata rinuncia a contestare l'accusa e non può proporre in cassazione censure che investano il patto accettato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto non è deducibile nei limiti del ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la motivazione del giudice di merito è ritenuta comunque sufficiente e coerente con gli atti, avendo escluso che la detenzione fosse per uso personale e che ricorressero i presupposti del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte richiama la natura pattizia del rito come limite alla proponibilità delle censure in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ritenuta non consentita nei termini dedotti.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie incriminatrice relativa alla detenzione/cessione di sostanze stupefacenti contestata e oggetto della qualificazione giuridica impugnata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ipotesi di lieve entità esclusa dal giudice di merito sulla base del quantitativo e della destinazione della sostanza al mercato di terzi.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nell'ambito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; non sono deducibili censure che, di fatto, mirino a rimettere in discussione il contenuto dell'accordo accettato dall'imputato.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, se non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La motivazione del giudice che recepisce il patto può essere sintetica purché risulti che siano state effettuate le valutazioni pertinenti sulla qualificazione giuridica del fatto.
- Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, possono rilevare il quantitativo rinvenuto e la sua destinazione alla cessione a terzi, oltre all'idoneità a soddisfare un mercato non meramente occasionale.
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