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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20494/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo proposto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la sua responsabilità per il delitto di minaccia aggravata. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato il quadro probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi probatori fossero stati mal valutati e non consentiva di individuare con precisione le censure, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e determinate; la mancanza di indicazione degli elementi posti a fondamento della doglianza rende l'impugnazione inammissibile perché non consente al giudice di individuare il thema decidendum e di esercitare il controllo richiesto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso che deduca vizio di motivazione deve indicare in modo specifico e non generico gli elementi di fatto e di prova asseritamente trascurati o mal valutati.
  • La mera affermazione di un'erronea valutazione del compendio probatorio, senza puntuale individuazione delle criticità della motivazione impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e il ricorso non consenta di comprendere con precisione le censure, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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