Cassazione Penale, Sentenza n. 25018/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge: la corte d'appello, pur avendo in primo grado pronunciato l'assoluzione per insussistenza del fatto (pronunzia non impugnata dal P.M. e divenuta irrevocabile), ha dichiarato l'intervenuta prescrizione. Tale pronuncia è illegittima perché, una volta passata in giudicato l'assoluzione per insussistenza del fatto e in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice d'appello non può sostituire la statuizione penale con una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d'appello limitatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Ha precisato che la corte d'appello non poteva, in assenza di impugnazione del P.M., pronunciare la prescrizione dopo l'assoluzione per insussistenza del fatto. Non sono state liquidate spese processuali a favore della parte civile Autostrade per l'Italia. Le altre statuizioni della sentenza impugnata sono rimaste inalterate nella parte non annullata.
Norme richiamate
art. 641 c.p.
articolo che riguarda il reato ascritto all'imputato (menzionato come titolo di accusa in primo grado); la pronunzia di assoluzione per insussistenza del fatto si riferiva al reato contestato sotto questa norma
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
la Corte interpreta che la previsione sul criterio di prevalenza delle formule (e relative economie processuali) non si applica quando l'appello è proposto dalla sola parte civile contro una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto; la norma è compatibile con le garanzie difensive solo se il giudice si pronuncia sulla regiudicanda penale, non quando l'appello riguarda questioni civili accessorie
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
norma richiamata esclusivamente in relazione alla modalità di deposito delle conclusioni scritte presso la Corte (procedura), poiché le parti hanno formulato conclusioni ex comma citato
Massime di principio
- Se in primo grado l'imputato è assolto per insussistenza del fatto e tale pronunzia non è impugnata dal pubblico ministero, la decisione penale diventa intangibile e il giudice d'appello non può dichiarare successivamente l'estinzione del reato per prescrizione.
- La parte civile può proporre appello avverso un'assoluzione per insussistenza del fatto per ottenere il riconoscimento della responsabilità ai soli fini del risarcimento, ma l'appello della sola parte civile non legittima il giudice a modificare la statuizione penale sostanziale pronunciata in favore dell'imputato senza il contraddittorio e la posizione del P.M.
- L'art. 129 c.p.p., comma 2, non opera a scapito delle garanzie difensive quando l'appello riguarda profili civili accessori e non la regiudicanda penale: non può essere usato per sovvertire un'assoluzione irrevocabile tramite la mera applicazione del criterio di prevalenza delle formule.
- Quando la Corte annulla solo una parte di una sentenza (es. la dichiarazione di prescrizione) senza rinvio, le altre statuizioni restano efficaci; inoltre, per talune pronunzie di natura particolare non è dovuta la liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile.
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