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Ordinanza

Ordinanza n. 2576/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 964/2024 pubbl. il 19/05/2024 RG n. 302/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202512195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sezione di Latina dovrà effettuare ogni ulteriore valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite. Non è stata esaminata nel merito la domanda di ottemperanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 964/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia ricade nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, in applicazione anche dell'art. 47 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e le sezioni staccate; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Individua il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di ottemperanza è diretto a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • La regola di competenza prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.a. opera come competenza territoriale inderogabile e deve essere coordinata con la ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata del TAR ai sensi dell'art. 47 c.p.a.
  • In caso di dichiarazione di incompetenza, il giudizio di ottemperanza può essere riassunto davanti alla sede competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice dichiarato competente spettano anche le valutazioni sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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