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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32418/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato per ricettazione ed estorsione. La Corte d'appello di Napoli aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare, rideterminando la pena. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza; con il secondo motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso, mediante certificazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che l'imputato era deceduto il 27 marzo 2026, successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinti per morte dell'imputato i reati per i quali era stata pronunciata la condanna. Ha ritenuto che il decesso successivo alla proposizione del ricorso imponesse l'immediata declaratoria di estinzione ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p., con esaurimento del rapporto processuale e preclusione di una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 150 c.p.

    La morte del reo determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna ancora sub iudice.

  • art. 129 c.p.p.

    In presenza della morte dell'imputato successiva alla proposizione dell'impugnazione, deve essere dichiarata l'estinzione del reato; secondo la decisione, l'esaurimento del rapporto processuale preclude una diversa pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi del comma 2.

Massime di principio

  • Quando l'imputato decede dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione dei reati per morte del reo e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • Il decesso dell'imputato successivo alla proposizione dell'impugnazione esaurisce il rapporto processuale e preclude una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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