Ordinanza n. 39/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Verbale di deliberazione n. 1 del 07.01.2026, adottato dal Consiglio Comunale di Pescara, pubblicato sull’Albo pretorio dal 30.01.2026 al 31.03.2026, avente ad oggetto “Piano di Risanamento Acustico zona centro storico di Pescara interessata dai fenomeni di “Movida” L. 447/95, L.R.A. 23/2007, D.G.R. Abruzzo n. 770/P/2011. Approvazione” a mezzo del quale il Consiglio Comunale di Pescara ha deliberato di “approvare il piano di risanamento acustico del Comune di Pescara, relativo alla zona centro storico interessata dai fenomeni di ‘Movida’ redatto ai sensi della L. 447/95, della L.R. Abruzzo n. 23/2007 e DGR Abruzzo n. 770/P del 14/11/2011 e la cui estensione areale è indicata nella relazione di cui al presente provvedimento”; - di tutti i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e, in particolare, - del “Piano di risanamento acustico del Centro Storico di Pescara Vecchia” - “Revisione 5 del 29.01.2026 a seguito degli emendamenti modificativi approvati nei C.C. del 08.05.2025 e 07.01.2026”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ancorchè sconosciuto agli odierni ricorrenti. Con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in ragione dei provvedimenti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla DITTA INDIVIDUALE ROOM 33 DI DAVIDE DE LEONARDIS il 24\03\2026: per l’annullamento, previa sospensiva: - dell’ordinanza sindacale n. 28 del 26.02.2026 adottata dal Comune di Pescara in persona del Sindaco pro tempore in data 26.02.2026 e pubblicata in pari data, avente ad oggetto: "Superamento dei livelli sonori nel centro storico di Pescara (C.so Manthonè e vie limitrofe), caratterizzato da fenomeni di "Movida". Proroga delle misure urgenti di contenimento del rumore a tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 9 L. 447/95; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè sconosciuto agli odierni ricorrenti. Con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in ragione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di proroga per sessanta giorni delle misure urgenti di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore nel centro storico di Pescara; nel ricorso introduttivo era inoltre impugnato il piano comunale di risanamento acustico
Esito
Favorevole al ricorrente (esercenti commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il piano di risanamento acustico del centro storico di Pescara e, con motivi aggiunti, l'ordinanza sindacale n. 28 del 26 febbraio 2026, adottata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995, che prorogava le misure già disposte con precedente ordinanza nell'area compresa tra via dei Bastioni, Piazza Unione, Corso Manthonè, Piazza Garibaldi e Via delle Caserme. È stato dedotto, tra l'altro, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché il Comune aveva adottato la proroga senza acquisire rilievi fonometrici aggiornati: gli ultimi accertamenti dell'A.R.T.A. risalivano alla fine di novembre e alla prima metà di dicembre 2025. I ricorrenti hanno altresì domandato il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo favorevolmente apprezzabile, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, la censura di difetto di istruttoria. L'ordinanza di proroga era stata adottata in assenza di nuove e aggiornate verifiche dell'A.R.T.A. idonee ad accertare la reale ed effettiva portata dell'inquinamento acustico esistente alla data del provvedimento; mancava quindi una completa e rinnovata valutazione delle circostanze poste a fondamento della misura. Il TAR ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 28/2026 e ha ordinato all'A.R.T.A. di effettuare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica anteriore dell'ordinanza, un nuovo monitoraggio dei livelli di rumore, per un adeguato periodo di osservazione e in tutte le zone indicate nel piano, distinguendo i livelli rilevati nei giorni feriali, festivi e prefestivi. Il Sindaco dovrà procedere al riesame dell'ordinanza entro i successivi quarantacinque giorni. Nel bilanciamento cautelare, il TAR ha riconosciuto la prevalenza degli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente e della salute, ma ha ritenuto che la compressione della libertà di iniziativa economica richieda un'attività di monitoraggio attuale e adeguata da parte dell'ente competente. La trattazione del merito è stata fissata al 25 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 447/1995
Superamento dei livelli sonori nel centro storico di Pescara (C.so Manthonè e vie limitrofe), caratterizzato da fenomeni di "Movida". Proroga delle misure urgenti di contenimento del rumore a tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 9 L. 447/95
L'esercizio del potere di ordinanza per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, anche quando diretto a tutelare ambiente e salute pubblica, deve essere fondato su un'istruttoria attuale e adeguata, comprensiva di verifiche aggiornate sulla situazione acustica esistente al momento dell'adozione.
l.r. Abruzzo 29 luglio 1998, n. 64
Individua l'ente pubblico istituzionalmente preposto ai controlli ambientali, cui deve fare riferimento il monitoraggio dei livelli di emissione delle sorgenti acustiche.
Massime di principio
- La proroga di misure amministrative di risanamento acustico non può fondarsi esclusivamente su rilevazioni risalenti a diversi mesi prima: l'amministrazione deve acquisire verifiche aggiornate e svolgere una rinnovata istruttoria sulla situazione esistente alla data dell'adozione.
- Quando una misura di contenimento del rumore incide sulla libertà di iniziativa economica, il bilanciamento con gli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente e della salute è legittimo soltanto se la compressione è supportata da un monitoraggio attuale, adeguato e riferito alle zone interessate.
- Il monitoraggio acustico funzionale al riesame delle misure deve svolgersi per un adeguato lasso temporale e distinguere, ove rilevante, i livelli sonori registrati nei giorni feriali, festivi e prefestivi.
- In sede cautelare, la carenza di una completa e rinnovata valutazione istruttoria può giustificare la sospensione dell'atto e l'ordine all'amministrazione di rieditare il potere dopo lo svolgimento degli accertamenti necessari.
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