Provvedimento AGCM A524B n. 30802 del 02/10/2023
LEADIANT BIOSCIENCES/FARMACO PER LA CURA DELLA XANTOMATOSI CEREBROTENDINEA-INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non decide nel merito dell'inottemperanza, ma proroga il termine di conclusione del procedimento relativo a Leadiant Biosciences Ltd. ed Essetifin S.p.A. La vicenda riguarda il presunto mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dall'AGCM nel precedente procedimento n. 30156/2022, che aveva accertato un abuso di posizione dominante consistente nell'imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi per la vendita al SSN dell'Acido Chenodeossicolico Leadiant®, farmaco usato per la cura della xantomatosi cerebrotendinea. La proroga è disposta fino al 31 gennaio 2024, in considerazione della sospensione cautelare parziale del provvedimento sanzionatorio e della successiva definizione del contenzioso amministrativo in primo grado, per assicurare il pieno contraddittorio e i diritti di difesa delle parti.
Leadiant Biosciences Ltd. ed Essetifin S.p.A. - inottemperanza a diffida nel procedimento sul prezzo dell'Acido Chenodeossicolico Leadiant® per la xantomatosi cerebrotendinea - proroga del termine di chiusura dell'istruttoria
Leadiant Biosciences/Essetifin - proroga del procedimento per inottemperanza nel caso Acido Chenodeossicolico Leadiant®
Il provvedimento riguarda esclusivamente la proroga del termine di conclusione dell'istruttoria avviata nei confronti di Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A. per possibile inottemperanza alla precedente diffida dell'AGCM nel caso relativo al prezzo dell'Acido Chenodeossicolico Leadiant®, farmaco impiegato per la cura della xantomatosi cerebrotendinea. L'Autorità non accerta in questa sede l'infrazione, ma sposta il termine finale del procedimento al 31 gennaio 2024.
Parti e antecedenti del procedimento
L'Autorità richiama il proprio provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022, con il quale aveva accertato un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102, lettera a), TFUE, per l'imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi nella vendita al Servizio sanitario nazionale dell'Acido Chenodeossicolico Leadiant®. Il comportamento era stato imputato a Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A.
Successivamente, con il provvedimento n. 30352 del 25 ottobre 2022, l'AGCM aveva contestato alle stesse società la violazione dell'art. 15, comma 2, della l. 287/1990 per asserita inottemperanza alle lettere b) e c) del dispositivo del provvedimento sanzionatorio: da un lato l'obbligo di porre in essere ogni adempimento volto alla definizione di un prezzo non ingiustificatamente gravoso, dall'altro l'obbligo di astenersi in futuro da condotte analoghe e di comunicare all'Autorità le iniziative assunte.
Contenzioso cautelare e giudizio amministrativo
Il testo dà atto della sequenza processuale davanti al TAR Lazio. In un primo momento è stata rigettata l'istanza cautelare monocratica proposta dalle imprese con decreto n. 6765 del 29 ottobre 2022. In seguito, però, l'ordinanza collegiale n. 6924 del 9 novembre 2022 ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia delle sole lettere b) e c) del dispositivo del provvedimento n. 30156/2022.
L'AGCM richiama poi la sentenza del TAR Lazio n. 12230 del 20 luglio 2023, che ha integralmente confermato il provvedimento sanzionatorio originario. Fino a tale momento, secondo l'Autorità, non era possibile procedere all'accertamento dell'eventuale inottemperanza delle società alle prescrizioni oggetto della contestazione ex art. 15, comma 2, l. 287/1990.
Ragioni della proroga del termine
L'Autorità osserva che la sospensione cautelare delle parti rilevanti del dispositivo del provvedimento sanzionatorio aveva impedito di stabilire se Leadiant Biosciences e Essetifin avessero effettivamente ottemperato agli ordini impartiti in materia di prezzo e di cessazione delle condotte. Inoltre, l'AGCM ritiene necessario garantire alle parti il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno contraddittorio nel procedimento in corso.
Decisione
Sulla base di tali considerazioni, l'AGCM delibera di prorogare il termine di conclusione del procedimento dal 24 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024. Il provvedimento è destinato alla notifica all'interessato e alla pubblicazione nel Bollettino dell'Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e provvedimenti presupposti
L'AGCM richiama il precedente provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022, con cui aveva accertato un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102, lettera a), TFUE in capo a Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A., per l'imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi nell'ambito della vendita al Servizio sanitario nazionale dell'Acido Chenodeossicolico Leadiant®. Richiama inoltre il provvedimento n. 30352 del 25 ottobre 2022, con il quale era stata contestata l'inottemperanza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l. 287/1990, alle lettere b) e c) del dispositivo del provvedimento sanzionatorio.
Rilievo del contenzioso cautelare e del giudizio di merito
Il provvedimento dà atto del rigetto dell'istanza cautelare monocratica da parte del TAR Lazio con decreto n. 6765/2022 e della successiva ordinanza collegiale n. 6924/2022, che aveva sospeso l'efficacia delle lettere b) e c) del dispositivo del provvedimento n. 30156/2022. Viene poi richiamata la sentenza del TAR Lazio n. 12230 del 20 luglio 2023, che ha integralmente confermato il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità.
Ragioni della proroga
L'Autorità rileva che, per effetto della sospensione cautelare parziale, fino alla sentenza del TAR non è stato possibile accertare l'eventuale inottemperanza delle società alle prescrizioni relative alla definizione di un prezzo non ingiustificatamente gravoso e all'obbligo di cessare comportamenti analoghi. Considerata anche la necessità di garantire il più ampio esercizio dei diritti di difesa e il pieno contraddittorio, l'AGCM ritiene necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento.
Esito dispositivo
L'AGCM dispone la proroga del termine di conclusione del procedimento dal 24 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024. Il provvedimento è destinato alla notifica al soggetto interessato e alla pubblicazione nel Bollettino dell'Autorità.
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