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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I820 n. 30794 del 26/09/2023

FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA

AGCMI820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ridetermina la sanzione irrogata a Wind Tre S.p.A. nel procedimento I820 "fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria", in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7271/2023. Il provvedimento conferma che Wind Tre ha partecipato a un’intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi e a ostacolare la mobilità della clientela nei mercati dei servizi di telefonia fissa e mobile, in violazione dell’art. 101 TFUE. A seguito del rinvio del giudice amministrativo, l’Autorità ricalcola la sanzione tenendo conto della diversa data finale dell’illecito, fissata al 3 aprile 2018, e determina l’importo finale in 36.375.500 euro.

Wind Tre S.p.A. – intesa restrittiva sui servizi di telefonia fissa e mobile – sanzione rideterminata in ottemperanza alla sentenza Cons. Stato n. 7271/2023

Wind Tre S.p.A. – rideterminazione della sanzione per intesa sui servizi di telefonia fissa e mobile

Il provvedimento AGCM n. 30794 del 26 settembre 2023 interviene in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7271 del 25 luglio 2023, che ha confermato l’accertamento dell’infrazione disposto nel procedimento I820 ma ha annullato la sola parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata a Wind Tre S.p.A. L’Autorità procede quindi a rideterminare l’importo della sanzione in conformità ai parametri fissati dal giudice amministrativo.

Parti e contesto procedimentale

Il procedimento trae origine dal provvedimento AGCM n. 28102 del 28 gennaio 2020, con cui era stata accertata una condotta concertata tra:

  • Telecom Italia S.p.A.
  • Vodafone Italia S.p.A.
  • Fastweb S.p.A.
  • Wind Tre S.p.A.

La decisione del 2020 aveva già qualificato la condotta come intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata, in violazione dell’art. 101 TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti nei mercati della telefonia fissa e mobile. Per Wind Tre era stata irrogata una sanzione di 38.973.750 euro, poi rimessa in discussione solo sul quantum dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

Condotta accertata e mercato interessato

L’Autorità ribadisce che l’intesa riguardava i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile. La finalità anticoncorrenziale era duplice:

  • preservare il livello dei prezzi esistente;
  • impedire o rendere più difficile la mobilità della clientela tra operatori.

Il Consiglio di Stato ha confermato la natura di intesa per oggetto e la gravità dell’infrazione, restringendo il rinvio alla sola determinazione della sanzione in relazione alla durata effettiva dell’illecito.

Ricalcolo della durata dell’infrazione

In esecuzione della sentenza, l’AGCM assume come data iniziale del comportamento il 14 novembre 2017 e come data finale il 3 aprile 2018, anziché il 13 aprile 2018. La durata complessiva viene pertanto fissata in quattro mesi e venti giorni.

Questo elemento è centrale perché incide direttamente sul trattamento sanzionatorio, secondo i punti 15 e 16 delle Linee guida richiamate nel provvedimento e secondo il vincolo conformativo derivante dalla sentenza.

Criteri di quantificazione della sanzione

Nel ricalcolo, l’Autorità richiama i criteri già adottati nel provvedimento originario:

  • base di calcolo: valore delle vendite del 2017, in ragione del periodo di svolgimento delle condotte;
  • gravità: infrazione qualificata come molto grave, con coefficiente del 15%;
  • durata: considerata ai fini della modulazione dell’importo;
  • attenuante: riduzione del 5% per la modifica dei programmi di compliance;
  • riduzione speciale: abbattimento del 70% per l’adozione di misure cautelari, ai sensi del punto 34 delle Linee guida.

Il Consiglio di Stato aveva indicato criteri ritenuti puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, tali da non lasciare margini discrezionali all’Autorità nell’esecuzione della pronuncia.

Esito finale e importo della sanzione

Applicando i parametri fissati dalla sentenza del 25 luglio 2023 n. 7271, l’AGCM ridetermina la sanzione nei confronti di Wind Tre S.p.A. in 36.375.500 euro. Il provvedimento precisa che tale importo corrisponde a circa lo 0,6% dei ricavi conseguiti dalla società nel 2017.

Modalità di pagamento e conseguenze del ritardo

La sanzione deve essere versata entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante modello F24 con elementi identificativi. È previsto l’uso dei servizi telematici per il pagamento, con obbligo di modalità telematica per i titolari di partita IVA.

In caso di ritardo:

  • per un ritardo inferiore a un semestre, sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale;
  • per ulteriore ritardo, la somma è maggiorata di un decimo per ogni semestre ai sensi dell’art. 27, comma 6, l. 689/1981, con assorbimento degli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Le imprese in condizioni economiche disagiate possono chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 26 della medesima legge.

Tutela giurisdizionale

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, secondo le regole del Codice del processo amministrativo e del d.P.R. n. 1199/1971.

Punti principali

Origine del provvedimento e perimetro del riesame

Il provvedimento non riguarda una nuova istruttoria sul merito, ma l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2023 n. 7271. Il giudice aveva confermato l’accertamento dell’infrazione contenuto nel provvedimento AGCM n. 28102 del 28 gennaio 2020, annullandolo solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione applicata a Wind Tre S.p.A.

Condotta accertata e qualificazione giuridica

Resta fermo l’accertamento che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. abbiano posto in essere un’intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata, contraria all’art. 101 TFUE. La condotta era diretta a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, alterando la concorrenza nei mercati dei servizi di telefonia fissa e mobile.

Ricalcolo della durata dell’infrazione

In applicazione dei parametri indicati dal Consiglio di Stato, l’AGCM conferma il dies a quo al 14 novembre 2017 e retrodata il termine finale al 3 aprile 2018, anziché al 13 aprile 2018. Ne deriva una durata complessiva pari a quattro mesi e venti giorni, da assumere ai fini della rideterminazione della sanzione.

Criteri di quantificazione applicati

L’Autorità richiama i criteri già utilizzati nel provvedimento originario: valore delle vendite del 2017 come base di calcolo; qualificazione dell’intesa come molto grave con coefficiente di gravità del 15%; considerazione della durata dell’infrazione; attenuante del 5% per la modifica dei programmi di compliance; ulteriore riduzione speciale del 70% per effetto dell’adozione di misure cautelari, ai sensi del punto 34 delle Linee guida.

Esito finale e importo della sanzione

All’esito del ricalcolo conforme alla sentenza del Consiglio di Stato, la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Wind Tre S.p.A. viene rideterminata in 36.375.500 euro, pari a circa lo 0,6% dei ricavi conseguiti nel 2017. Il provvedimento dispone il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione, con le ordinarie conseguenze in caso di ritardo e con possibilità di rateazione per imprese in condizioni economiche disagiate.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueservizi di telefonia fissaservizi di telefonia mobilesanzioni antitrust

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