Provvedimento AGCM I820 n. 30791 del 26/09/2023
FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina la sanzione già irrogata a Fastweb S.p.A. nel procedimento I820 "Fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria", a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7272 del 25 luglio 2023. L’originario accertamento dell’AGCM, confermato nel merito dal giudice amministrativo, riguardava un’intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata tra Telecom Italia, Vodafone Italia, Fastweb e Wind Tre, volta a mantenere i prezzi esistenti e a ostacolare la mobilità delle basi clienti nei mercati dei servizi di telefonia fissa e mobile. In ottemperanza alla pronuncia, l’Autorità ricalcola la sola sanzione di Fastweb, tenendo conto della nuova data finale dell’infrazione fissata al 23 marzo 2018, e la ridetermina in 12.690.375 euro.
Fastweb S.p.A. – intesa restrittiva sui servizi di telefonia fissa e mobile – sanzione rideterminata in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato
Fastweb S.p.A. – rideterminazione della sanzione per intesa restrittiva nel settore telefonia fissa e mobile
Il provvedimento dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7272 del 25 luglio 2023 e ridetermina la sola sanzione irrogata a Fastweb S.p.A. nel procedimento I820 "Fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria". L’infrazione, già accertata in via definitiva nel merito, concerne una intesa restrittiva segreta tra principali operatori delle telecomunicazioni, volta a mantenere i prezzi e a limitare la mobilità della clientela.
Parti e sviluppo del procedimento
L’originario provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020 aveva accertato la partecipazione di:
- Telecom Italia S.p.A.
- Vodafone Italia S.p.A.
- Fastweb S.p.A.
- Wind Tre S.p.A.
L’Autorità aveva qualificato la condotta come intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 TFUE. Il Consiglio di Stato ha confermato l’accertamento dell’illecito e la sua natura di intesa per oggetto, ma ha annullato la sola parte relativa alla quantificazione della sanzione inflitta a Fastweb, rinviando all’AGCM per il ricalcolo conforme ai parametri indicati in sentenza.
Condotta contestata e mercato interessato
L’intesa era descritta come segreta, unica, complessa e continuata. La finalità consisteva nel mantenere il livello dei prezzi esistente e nell’ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, incidendo sulle dinamiche concorrenziali nei mercati:
- dei servizi di telefonia fissa
- dei servizi di telefonia mobile
La condotta è stata ritenuta idonea a falsare il normale confronto concorrenziale tra gli operatori del settore.
Valutazione giuridica e indicazioni del giudice amministrativo
Il Consiglio di Stato ha confermato la gravità dell’infrazione e la sua natura di intesa per oggetto. Ai fini della sanzione, ha però stabilito che la data finale dell’illecito per Fastweb dovesse essere retrodatata al 23 marzo 2018, anziché al 13 aprile 2018. L’AGCM ha ritenuto che tali parametri fossero puntuali, oggettivi e automaticamente applicabili, senza margini di discrezionalità in sede di ottemperanza.
Quantificazione della sanzione
Nel provvedimento originario l’Autorità aveva:
- assunto come base il valore delle vendite del 2017;
- qualificato l’intesa come molto grave, applicando un coefficiente di gravità del 15%;
- considerato una durata di 4 mesi e 30 giorni;
- applicato una riduzione del 70% in ragione delle misure cautelari adottate, secondo il punto 34 delle Linee guida.
Alla luce della nuova durata fissata dal giudice amministrativo, pari a 4 mesi e 9 giorni, l’AGCM ha rideterminato la sanzione in 12.690.375 euro, importo corrispondente a circa lo 0,6% dei ricavi conseguiti da Fastweb nel 2017.
Dispositivo, pagamento e rimedi
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento mediante modello F24 con elementi identificativi, secondo le modalità telematiche previste. In caso di ritardo:
- maturano interessi di mora al tasso legale per ritardi inferiori a un semestre;
- per ritardi ulteriori opera la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, ai sensi dell’art. 27, comma 6, l. 689/1981.
Le imprese in condizioni economiche disagiate possono chiedere il pagamento rateale. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Origine del provvedimento e oggetto della rideterminazione
Il provvedimento non riapre il merito dell’infrazione, già accertata con il provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020, ma si limita a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7272 del 25 luglio 2023. La riforma giurisdizionale ha confermato l’accertamento della violazione, annullando soltanto la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata a Fastweb S.p.A.
Condotta accertata e qualificazione giuridica
L’intesa coinvolgeva Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. ed è stata qualificata come intesa restrittiva segreta, unica, complessa e continuata, contraria all’articolo 101 TFUE. La finalità era mantenere il livello dei prezzi esistente e ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali nei mercati della telefonia fissa e mobile.
Parametri fissati dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha indicato che la data finale dell’intesa per Fastweb va fissata al 23 marzo 2018, anziché al 13 aprile 2018. Ha inoltre rinviato all’Autorità la rideterminazione della sanzione secondo i punti 15 e 16 delle Linee guida del 2014, precisando che l’adeguamento doveva avvenire in conformità ai parametri fissati nella sentenza.
Criteri di quantificazione e ricalcolo
Nel provvedimento originario l’Autorità aveva preso a riferimento il valore delle vendite 2017, applicando un coefficiente di gravità del 15% per una infrazione molto grave, con durata originariamente accertata di 4 mesi e 30 giorni, e aveva poi applicato una riduzione del 70% in ragione dell’adozione di misure cautelari, ai sensi del punto 34 delle Linee guida. Nel ricalcolo, la durata dell’infrazione è stata adeguata a 4 mesi e 9 giorni, con conseguente rideterminazione dell’importo.
Esito finale e importo della sanzione
La sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Fastweb S.p.A. è stata rideterminata in 12.690.375 euro, pari a circa lo 0,6% dei ricavi 2017 assunti come fatturato rilevante ai fini del calcolo. Il provvedimento dispone il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, con le ordinarie modalità F24 e prevede interessi di mora e maggiorazioni in caso di ritardo, oltre alla possibilità di rateazione per imprese in difficoltà economica.
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