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Sentenza

Sentenza n. 11254/2026 - Roma, Sezione 3T

Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11637/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.11.2024

Giustizia amministrativa202514386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 11637/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 11637/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 novembre 2024. Nel corso del giudizio ha dichiarato e documentato l'intervenuto integrale adempimento da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'integrale adempimento della sentenza da parte dell'Amministrazione e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerando che l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato l'Amministrazione al pagamento della parte residua, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere

    L'integrale adempimento dell'obbligo oggetto del giudizio, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude necessariamente la condanna alle spese: queste possono essere parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale risultante dalla condotta processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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