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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15392/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Biondi impugnava la sentenza del Tribunale di Catania che, oltre ad applicargli la pena per i reati di cui agli artt. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 309/90 e 337 c.p., aveva disposto la confisca del denaro sequestrato (105 euro trovati addosso e 800 euro rinvenuti nell'abitazione). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca, lamentando l'assenza di una motivazione specifica e sufficiente circa il nesso tra la somma di 800 euro e l'attività delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha considerato adeguata la motivazione quanto alla confiscabilità dei 150 euro (probabilmente riferimento ai 105 euro trovati addosso), ma ha ravvisato carenza motivazionale rispetto alla confisca degli 800 euro rinvenuti in abitazione. La formula generale usata dal Tribunale ("evidente provenienza da attività delittuosa, non essendo stata fornita alcuna circostanza utile a giustificarne la lecita disponibilità") è stata ritenuta generica e apparente. Considerata la giurisprudenza che impedisce di qualificare automaticamente banconote e monete come profitto dell'attività di detenzione illecita di stupefacenti, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca degli 800 euro e ha disposto la restituzione immediata all'avente diritto; ha altresì disposto la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata per la fattispecie di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti; ha costituito il capo di imputazione a base della condanna penale.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata quale ulteriore capo di imputazione contestato all'imputato (citata nella sentenza di merito).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 1, comma 50, L. 23/6/2017, n.103)

    Richiamato in relazione alla possibilità di ricorso per cassazione anche in materia di patteggiamento: la mancata o meramente apparente motivazione circa la confisca è rilevante come "violazione di legge" e dunque ammessa in cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del principio secondo cui la mancanza di motivazione su misure rilevanti (come la confisca) integra una violazione di legge rilevante per la Cassazione.

  • art. 240 c.p.

    Norma in tema di confisca dei profitti e proventi del reato: la giurisprudenza, richiamata dalla Corte, ne ha delimitato l'applicazione, affermando l'illegittimità di confiscare automaticamente banconote/monete rinvenute con il detenuto per reati di illecita detenzione di stupefacenti senza specifico nesso di causalità con il reato.

  • art. 626 c.p.p.

    Norma procedurale cui la Corte si è attenuta per disporre la comunicazione al Procuratore Generale in sede per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento la confisca di somme richiede una motivazione specifica e non meramente formale: la Corte può intervenire in cassazione per carenza o apparenza della motivazione anche dopo le modifiche normative recenti.
  • La mera ritrovamento di denaro nell'abitazione non giustifica automaticamente la confisca: deve emergere un nesso concreto e motivato tra la somma e l'attività illecita (es. prove di provenienza, flussi di denaro, modalità di occultamento, collegamenti con cessioni).
  • Per i reati di detenzione illecita di stupefacenti la giurisprudenza tende a escludere che banconote e monete possano essere considerate di per sé "provento" dell'attività illecita, salvo elementi che ne dimostrino la diretta derivazione dal reato.
  • Se il giudice non fornisce motivazione adeguata sulla confisca, la Cassazione può annullare la misura senza rinvio e disporre la restituzione della somma all'avente diritto.
  • Per evitare l'annullamento della confisca, il giudice di merito deve documentare e spiegare il collegamento probatorio tra la somma sequestrata e la condotta criminosa: assenza di giustificazione plausibile della lecita provenienza è insufficiente come motivazione "di stile".

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