Ordinanza n. 483/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto prot. n. 0040028 del 05.09.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in ROMANIA, quale valida qualifica professionale ai sensi delle Direttive 2005/36CE e 2013/55/UE, con riferimento alla classe concorsuale ADSS sostegno – secondaria di secondo grado; b) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto; nonché per l’accertamento nel merito: c) della validità e idoneità della documentazione prodotta e posseduta dal ricorrente, ai fini della comparazione e finalizzata al riconoscimento del titolo, già a far data dalla prima richiesta di riconoscimento dell’11.03.2024, ordinando: d) al Ministero di riesaminare l'istanza del ricorrente, e il percorso formativo allegato, procedendo alla comparazione ai fini del riconoscimento, ed accertando che il titolo (adeverinta) del ricorrente, conferisce il diritto all'insegnamento in Italia, in ottemperanza alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2022; qualora occorra: e) predisporre l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento del titolo richiesto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per la classe concorsuale ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 5 settembre 2025 con cui è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento, ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha inoltre chiesto l'accertamento della validità e idoneità della documentazione prodotta, anche con riferimento alla prima istanza dell'11 marzo 2024, il riesame dell'istanza e del percorso formativo, la comparazione del titolo e, ove necessario, l'adozione di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, poiché la decisione cautelare è fondata esclusivamente sull'assenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che il ricorrente fosse titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno; pertanto, il diniego di riconoscimento del titolo non determinava, allo stato degli atti, un pregiudizio grave e irreparabile. In mancanza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris e quindi non ha anticipato alcuna valutazione sulla legittimità del diniego, sulla validità del titolo rumeno o sulla necessità di misure compensative. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sull'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Direttiva 2005/36/CE
È richiamata dal ricorrente quale disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro e delle eventuali misure compensative.
Direttiva 2013/55/UE
È richiamata dal ricorrente quale disciplina europea rilevante per il riconoscimento dell'abilitazione professionale conseguita in Romania.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
È invocato dal ricorrente quale base per l'eventuale adozione di misure compensative; l'ordinanza non esamina nel merito tale questione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato comporta il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale non determina di per sé un periculum in mora quando non risulti che l'interessato sia titolare di un rapporto o contratto la cui prosecuzione dipenda dal riconoscimento del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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