Cassazione Civile, Sentenza n. 16517/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria (€116.500) disposta dal Direttorio della Banca d'Italia a carico dell'ex componente del CdA di Banca MPS per presunte omissioni informative e errori contabili connessi all'operazione di aumento di capitale "Fresh": mancata segnalazione di due lettere di indemnity e di canoni di usufrutto corrisposti a W Morgan Security Ltd, errata rappresentazione nelle segnalazioni di vigilanza, mancata contabilizzazione corretta dei corrispettivi pagati a JP Morgan e conseguente alterazione del patrimonio di vigilanza e del requisito minimo consolidato; censurate inoltre varie violazioni procedurali e costituzionali relative al rito dell'opposizione e alla retroattività delle nuove disposizioni sanzionatorie.
La decisione
Il ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione. La decisione di merito (Corte d'appello di Roma) che aveva confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio è stata ritenuta corretta. La Corte ha ritenuto infondati i profili di illegittimità costituzionale e comunitaria dedotti, ha qualificato le sanzioni amministrative come non penali, ha confermato la liceità del procedimento e delle valutazioni di merito relative alla responsabilità della ricorrente (anche in assenza di deleghe operative) e ha escluso l'applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. 72/2015 in assenza delle misure attuative richieste.
Norme richiamate
Art. 145 D.Lgs. 385/1993 (TUB)
La modifica procedurale operata dal D.Lgs. 72/2015 (passaggio alla udienza pubblica e discussione orale) rientra nei limiti della delega legislativa e non è costituzionalmente censurabile; il giudizio di opposizione è idoneo a garantire le tutele difensive richieste dall'art. 6 CEDU.
D.Lgs. 72/2015
Ha riformato il regime sanzionatorio e la procedura TUB; le disposizioni di modifica del rito sono legittime e le nuove misure sostanziali non si applicano retroattivamente prima dell'adozione delle disposizioni attuative dalla Banca d'Italia.
Legge 154/2014 (legge-delega)
Ha conferito al Governo i poteri di revisione organica della disciplina sanzionatoria in attuazione della direttiva 2013/36/UE; le scelte regolamentari operate in attuazione rientrano nello spazio discrezionale consentito.
Art. 10 L. 241/1990
Non è applicabile nel contesto dei procedimenti amministrativi svolti dalla Banca d'Italia nei confronti degli istituti di credito nella parte prospettata; la violazione dedotta non è stata provata.
Art. 53 TUB
Attribuisce alla Banca d'Italia poteri regolamentari tecnici in materia di vigilanza informativa; non configura una delega in bianco e legittima l'emanazione di istruzioni dettagliate che impongono obblighi informativi alle banche e ai loro amministratori.
Artt. 51 e 61 TUB
Imporrebbero obblighi informativi inderogabili alle banche; la mancata comunicazione delle operazioni rilevanti è stata ritenuta pregiudizievole e rilevante ai fini sanzionatori.
Art. 2380-bis c.c.
Sancisce la competenza e le responsabilità del CdA; utile per affermare che i singoli consiglieri concorrono alle responsabilità di gestione e controllo anche se privi di deleghe operative.
Art. 2381 c.c.
Impone il dovere degli amministratori di agire "in modo informato" e consente loro di chiedere informazioni agli organi delegati; giustifica l'obbligo dei consiglieri non esecutivi di attivarsi in presenza di segnali di allarme.
Art. 2392 c.c.
Prevede la responsabilità solidale degli amministratori ove, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto possibile per impedirli; applicata per affermare responsabilità degli amministratori non esecutivi in presenza di omissioni.
Art. 3 L. 689/1981
Stabilisce principi relativi alla prova negli illeciti amministrativi; la Corte conferma che non vi è inversione di onere probatorio: l'amministrazione deve provare la condotta, l'incolpato può dimostrare l'inesigibilità della condotta richiesta.
Art. 6 CEDU
Il rito di opposizione, come disciplinato e interpretato, offre garanzie compatibili con l'art. 6 CEDU; non è richiesto che tutte le garanzie processuali penali siano anticipate nella fase amministrativa se esistono rimedi giurisdizionali effettivi.
Art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata ritenuta infondata: la Corte nazionale ha ritenuto che non sussista l'obbligo di estendere proceduralmente garanzie penali a sanzioni amministrative qualificate come non penali.
Art. 2 D.Lgs. 72/2015 (comma terzo)
La disciplina transitoria esclude l'applicazione delle nuove disposizioni alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia; perciò non opera la retroattività del nuovo regime sanzionatorio.
Regolamento (citato come) 2988/98/CE
Il Collegio ha ritenuto inapplicabile il regolamento richiamato al caso concreto trattandosi di disciplina comunitaria concernente le irregolarità che ledono il bilancio dell'UE; quindi nessun vincolo utile a disapplicare la norma nazionale transitoria è emerso.
Massime di principio
- I membri non esecutivi del consiglio di amministrazione possono essere ritenuti responsabili anche in assenza di deleghe operative se non hanno agito "in modo informato" e non hanno preso misure idonee ad individuare e contenere segnali di rischio.
- Le sanzioni amministrative previste dal TUB, sebbene deterrenti, non sono automaticamente qualificate come "penali" ai fini dell'art. 6 CEDU; ciò incide sulle garanzie processuali applicabili nella fase amministrativa.
- Il giudice dell'opposizione ha discrezionalità nel valutare rilevanza e ammissibilità delle prove: non esiste un obbligo assoluto di ammettere ogni mezzo istruttorio richiesto dalle parti se ritenuto irrilevante o meramente esplorativo.
- Le modifiche sanzionatorie introdotte da decreti legislativi possono operare in via transitoria solo dopo l'adozione delle misure attuative richieste; senza tali misure le nuove disposizioni sostanziali non si applicano retroattivamente.
- La Banca d'Italia ha poteri regolamentari dettagliati in materia di vigilanza informativa e la mancata comunicazione di elementi rilevanti in materia di capitale/patrimonio di vigilanza può integrare illecito sanzionabile anche se le omissioni riguardano atti intermedi tra società del gruppo o terzi.
- Chi contesta una sanzione amministrativa deve documentare con precisione i profili procedurali o di merito che pregiudicano il diritto di difesa: obiezioni generiche sulla mancanza di contraddittorio o accesso agli atti sono difficilmente decisive se esiste un efficace sindacato giurisdizionale.
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