Cassazione Civile, Ordinanza n. 15343/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un provvedimento di riclassamento con revisione della rendita catastale di alcuni immobili siti in una microzona di Roma, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione ritenendo la motivazione del riclassamento troppo generica, perché limitata al raffronto tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto al quadro complessivo comunale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dei principi generali in materia di motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'atto fosse invece sufficientemente motivato e contenesse i presupposti di fatto e di diritto del classamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito il principio per cui, nei procedimenti di revisione del classamento per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, è necessaria una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale, che non può esaurirsi nel richiamo al divario tra valori di mercato e catastali della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare e le specifiche caratteristiche del bene. Poiché la CTR si era uniformata a tali principi, valutando generica e inidonea la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per l'assenza di precedenti specifici al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia delle entrate.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Consente la revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali; la motivazione del relativo provvedimento deve dar conto degli elementi concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità.
art. 2697 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura e ribadisce che il tema decisivo è la sufficienza della motivazione dell'atto catastale.
art. 3, comma 154, lett. e), L. n. 662/1996
Impone di tenere conto contemporaneamente dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona nella determinazione della rendita catastale.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale per microzone la motivazione dell'atto deve essere rigorosa e individualizzata, non potendo limitarsi a formule generiche o al solo scostamento tra valori di mercato e valori catastali.
- L'amministrazione deve indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare come essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente una difesa effettiva e delimitare il thema decidendum del contenzioso.
- La legittimità del riclassamento richiede la considerazione congiunta dei caratteri della singola unità, del fabbricato e del contesto di microzona; la mera evocazione dei presupposti normativi della procedura non basta.
- Nel giudizio di legittimità, se il giudice di merito ha applicato correttamente il principio di motivazione specifica degli atti catastali, la censura di violazione di legge è infondata.
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