Sentenza n. 14047/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055998451113 spedita in data 28.11.2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno spedita il 28 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero e dalla Questura sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, la Questura ha comunicato che il titolo di soggiorno era stato rilasciato ed era in consegna presso il Commissariato competente. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sull'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento richiesto era stato emanato durante il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, considerato anche il contesto di migliaia di istanze gravanti sul Ministero. Il Tribunale ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 903,25, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, a carico dell'erario. La liquidazione è stata determinata applicando i valori minimi per una causa di valore indeterminabile e bassa complessità, con riduzione del 50% per la definizione con pronuncia di rito e ulteriore riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 4 D.M. n. 55/2014
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto, tra l’altro, di importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
I parametri generali guidano la liquidazione del compenso professionale; nel caso concreto il giudice ha applicato i valori minimi, tenendo conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della causa.
art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014
Consente la riduzione del compenso del 50% quando il procedimento è definito con una pronuncia di rito.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede la riduzione del 50% del compenso tabellare per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'illegittimità del silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dopo la notifica e il deposito del ricorso non comporta automaticamente una decisione favorevole nel merito, ma determina la definizione del giudizio per improcedibilità, se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia.
- Nella liquidazione degli onorari a carico dell'erario per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può applicare i valori minimi parametrali in relazione al valore indeterminabile e alla bassa complessità della causa, nonché le riduzioni previste per la definizione con pronuncia di rito e per il patrocinio a spese dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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