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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20934/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà del 19-20/09/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabio Giannelli per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Il difensore deduce violazioni degli artt. 273, 274 c.p.p., 416-bis c.p. e 297 c.p.p., vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi e l'attualità delle esigenze cautelari; eccepisce il divieto di ne bis in idem sostenendo che le imputazioni sarebbero coincidenti con quelle del procedimento n. 1043/2019 (associazione per spaccio ex art. 74 d.P.R. 309/1990), chiede la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare al febbraio 2020 e censura la mancanza di contestazione di reati-fine che rendano intellegibile la partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere.

La decisione

La corte ha ritenuto infondata la censura sul ne bis in idem, rilevando che il procedimento anteriore riguarda una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) mentre il nuovo capo contesta una più ampia e duratura partecipazione ad una associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio perché gli elementi ritenuti "nuovi" (principalmente le dichiarazioni del collaborante Roberto Presta e alcuni brani di conversazioni intercettate) non offrono riscontri estrinseci sufficienti a corroborare, in modo anche parziale, le accuse relative alla partecipazione di Giannelli all'associazione mafiosa ex art. 416-bis. In particolare le conversazioni risultano riconducibili soprattutto all'attività di spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990) e le dichiarazioni del collaboratore, pur significative, non sono corredate da circostanze specifiche idonee a verificare la partecipazione a delitti-fine tipici dell'associazione mafiosa. La questione della decorrenza della misura (retrodatazione) è stata ritenuta non fondata alla luce della persistenza contestata della condotta. Di conseguenza il provvedimento cautelare è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestava la partecipazione a una associazione di tipo mafioso; la Corte ha richiesto gravi indizi specifici e riscontri estrinseci per ritenere configurata tale partecipazione rispetto agli elementi forniti (conversazioni e dichiarazioni del collaborante)

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riferimento all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti; la Corte ha distinto questa fattispecie dall'associazione di tipo mafioso, ritenendo possibile il concorso dei reati ma osservando che molte intercettazioni riguardano prevalentemente attività di spaccio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame della misura cautelare; il ricorso sollevava violazioni procedurali e di motivazione relative alla conferma della custodia cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme invocate a supporto delle doglianze sulla correttezza del procedimento di riesame e sulla sussistenza dei presupposti cautelari

  • art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)

    Trattazione della disciplina relativa alle fonti di prova e alla loro valutazione in sede cautelare; la Corte ha esaminato se le intercettazioni fossero idonee a individuare Giannelli come partecipante all'associazione mafiosa e ha ritenuto insufficienti i riscontri

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)

    Richiamata per il principio che le dichiarazioni di collaboranti o coindagati possono integrare gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; la Corte ha applicato questo principio nel valutare le dichiarazioni di Presta

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 7)

    Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza

Massime di principio

  • La sola reiterazione di intercettazioni riconducibili all'attività di spaccio non basta a dimostrare la partecipazione a una associazione di tipo mafioso: è necessaria una valutazione separata e specifica degli elementi che provino l'uso del metodo mafioso e finalità tipiche dell'associazione 416-bis
  • Le dichiarazioni di collaboranti o coindagati possono costituire gravi indizi solo se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, sono corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti (anche parziali) ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare occorre che i fatti nuovi rispetto alla prima ordinanza siano anteriori alla prima misura; la persistenza della condotta contestata dopo la prima ordinanza impedisce la retrodatazione
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve esplicitare come le nuove risultanze processuali integrino gravissimi indizi rispetto al quadro precedente; elementi 'nuovi' che non forniscono riscontri specifici rispetto al nuovo capo di imputazione possono portare all'annullamento e al rinvio
  • Distinguere sempre tra più procedimenti connessi: il concorso tra delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 e art. 416-bis è possibile, ma richiede accertamenti sulle finalità e sul metodo adottato dall'associazione
  • La valutazione cautelare richiede attenzione particolare ai 'delitti-fine': la partecipazione attiva alla consumazione di reati-fine dell'associazione è un riscontro probatorio rilevante per dimostrare il ruolo effettivo nel gruppo criminale

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