Cassazione Civile, Ordinanza n. 01700/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L’ANAC aveva irrogato a un’azienda di servizi alla persona e ad alcuni suoi dirigenti una sanzione amministrativa di 1.500 euro pro capite per la mancata tempestiva adozione delle misure anticorruzione, in particolare per l’omessa pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma per la trasparenza e l’integrità e del codice di comportamento. L’opposizione degli intimati era stata accolta dal Tribunale e, in appello, la Corte di Milano aveva confermato l’annullamento della sanzione ritenendo insussistente l’elemento oggettivo dell’illecito, poiché prima delle modifiche del 2014 le ASP non rientravano tra i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione. Con il ricorso per cassazione l’ANAC ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, del D.Lgs. n. 165 del 2001, del D.Lgs. n. 33 del 2013, della L. n. 190 del 2012 e della L. n. 114 del 2014, sostenendo che le ASP ex IPAB fossero già prima del 2014 soggette agli obblighi anticorruzione, in ragione della loro natura di enti pubblici e del richiamo alla disciplina delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito dalla Corte d’appello alla precedente posizione della CIVIT/ANAC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse nella mera riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza indicare specifici errores in iudicando o vizi di interpretazione delle norme applicabili. Secondo la Cassazione, ciò integra un "non motivo" ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ne è conseguita la condanna dell’ANAC alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
L. n. 689 del 1981
Richiamata come disciplina generale della sanzione amministrativa; il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo, non per un suo esame nel merito.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2
Richiamato per individuare le pubbliche amministrazioni destinatarie degli obblighi di trasparenza; la Corte d’appello aveva escluso che le ASP vi rientrassero nel quadro normativo anteriore al 2014.
D.Lgs. n. 33 del 2013, art. 11
Norma centrale sulla quale si discuteva l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza; la Corte territoriale aveva valorizzato che l’ampliamento dei destinatari sia avvenuto solo con la modifica del 2014.
L. n. 190 del 2012
Norma anticorruzione richiamata dall’ANAC per sostenere l’obbligo per le ASP di adottare le misure preventive contestate.
D.L. n. 90 del 2014, art. 24-bis
Considerato dalla Corte territoriale come disposizione innovativa, che ha ampliato l’ambito soggettivo della normativa anticorruzione e non si è limitata a ricognizione di un preesistente obbligo.
L. n. 114 del 2014
Legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014, richiamata per la modifica dell’art. 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per qualificare come inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una propria valutazione a quella della sentenza impugnata senza censura specifica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le stesse difese svolte nei gradi di merito: è necessario confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente gli errori di diritto o di interpretazione denunciati.
- La mera contrapposizione della propria lettura del quadro normativo alla ricostruzione operata dal giudice di merito integra un motivo solo apparente e determina l’inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando si contesta l’applicazione temporale di una disciplina sanzionatoria o di trasparenza a enti pubblici, occorre verificare con precisione se l’estensione soggettiva del regime derivi da una norma innovativa successiva o da una precedente previsione già comprensiva del soggetto interessato.
- Il richiamo a precedenti pareri o comunicati amministrativi non è decisivo se tali atti si riferiscono a un diverso quadro normativo o a fattispecie non sovrapponibili e non sono sorretti da specifico fondamento normativo.
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