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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04897/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una imputata condannata in primo grado e in appello per avere svolto attività di intermediazione assicurativa senza essere iscritta nel registro dei mediatori/brokers previsto dal codice delle assicurazioni. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla conferma della colpevolezza, sostenendo che non fosse provato lo svolgimento dell'attività tipica o che comunque la motivazione di merito avesse male valutato le prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto illegittimo perché fondato su una prognosi negativa non adeguatamente motivata; 3) violazione di legge sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando che la Corte territoriale avesse trascurato elementi favorevoli alla persona dell'imputata, tra cui la condizione di vedova. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter argomentativo della Corte di appello sia sulla sussistenza del reato di intermediazione assicurativa abusiva, sia sul diniego della sospensione condizionale della pena, sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p. e 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005

    artt. 110 cod. pen., 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005

    La partecipazione concorsuale ex art. 110 c.p. è stata ritenuta compatibile con il reato di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa, configurabile quando l'agente svolge anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma senza iscrizione nel registro.

  • art. 109 d.lgs. n. 209 del 2005

    art. 109 del d.lgs. n. 209 del 2005

    La norma individua il registro nel quale devono essere iscritti i mediatori di assicurazione o riassicurazione; l'assenza di iscrizione integra il presupposto dell'illiceità dell'attività svolta.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della sospensione condizionale e del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non spettano automaticamente: richiedono elementi positivi e la loro concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice, adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa, la fattispecie è integrata anche dal compimento di una sola delle condotte tipiche di intermediazione, purché l'agente non sia iscritto nel registro richiesto dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze di merito se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione razionale e non presenta specifici travisamenti della prova.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito fonda, con motivazione non illogica, un giudizio prognostico sfavorevole sulle future condotte dell'imputato, senza dover esaminare in modo analitico tutti i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in assenza di elementi negativi, ma richiedono la presenza di elementi positivi apprezzabili; il loro mancato riconoscimento può essere motivato dalla sola assenza di tali elementi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, nei limiti e secondo i criteri previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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