Sentenza n. 398/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 560, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 31/5/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 560 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 31 maggio 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato ordinato all’amministrazione scolastica di attribuire buoni elettronici di spesa del valore nominale di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e spese di lite, quale riconoscimento del diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’amministrazione in forma esecutiva ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, senza che il pagamento o l’accredito fossero stati effettuati. Il Ministero, pur costituendosi, non ha dedotto l’avvenuto adempimento né fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditando l’importo di 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché spese e accessori. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme dovute e di pagare anche l’eventuale penalità di mora, riferendo poi al Tribunale sulle attività svolte. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Ministero. La penalità è stata ritenuta ammissibile anche perché riferita a una condanna pecuniaria, l’inadempimento era ingiustificato, gli adempimenti erano semplici e non erano state rappresentate ragioni ostative; oltre il termine assegnato, l’intervento sostitutivo del commissario rende non equo il protrarsi della penalità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva e di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione sulle somme dovute decorrono dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata anche a decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, purché l’applicazione non risulti manifestamente iniqua e non sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque entro il termine assegnato per l’adempimento.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 39, comma 1, c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
l. 107/2015
È il riferimento legislativo al diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una condanna pecuniaria passata in giudicato non sia stata eseguita dall’amministrazione, siano state rispettate le formalità di notificazione del titolo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un titolo giudiziale che riconosce il diritto all’attribuzione della Carta del docente, l’amministrazione deve rilasciare la Carta e accreditare l’importo riconosciuto dal giudicato, comprensivo degli accessori stabiliti nel titolo o applicabili secondo legge.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche per l’inosservanza di una condanna avente contenuto pecuniario, quando l’inadempimento sia ingiustificato, l’adempimento non presenti particolare complessità e non emergano ragioni ostative, sempre che la misura non risulti manifestamente iniqua.
- Quando il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, la penalità di mora può essere limitata al termine assegnato per l’adempimento spontaneo: oltre tale termine opera il rimedio sostitutivo, sicché il protrarsi della penalità può risultare iniquo.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato anche della liquidazione e corresponsione della penalità di mora maturata, oltre che delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
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