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Ordinanza

Ordinanza n. 4067/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto prot. 1453 del 28 aprile 2026 – inoltrato via pec in data 29 aprile 2026 – con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, dispone l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018 con cui è stata attivata una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale “volontario” di cui all’articolo 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; b) per quanto di ragione, quale atto meramente conseguenziale, dell’ordine del giorno m_it.COM-RA.COMRAINT.R. 0000309 del 7 maggio 2026 avente ad oggetto “Cessazione del rapporto di lavoro”; c) per quanto di ragione della nota prot. n. 37884 del 4 maggio 2026 (non conosciuta) con cui sarebbe stato trasmesso al Comando di -OMISSIS- il decreto impugnato sub a) unitamente alla nota m_it.DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE.U 0037171 del 29 aprile 2026 di accompagnamento del decreto di esclusione sub a); d) per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi includendovi tutti gli atti già oggetto delle precedenti impugnative; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a essere riammesso, in via cautelare anche con provvedimento monocratico ovvero collegiale, nel ruolo di vigile permanente/effettivo, matricola n. 040560, in seno al Comando dei Vigili del fuoco di -OMISSIS- ove è stato incardinato all’esito della procedura di stabilizzazione di cui al corso di formazione relativo alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di riammissione nel ruolo di vigile permanente/effettivo, matricola n. 040560, in seno al Comando dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, ovvero, in via gradata/correlata al risarcimento del danno ingiusto e da ritardo che il ricorrente sta patendo e continuerà a patire a cagione della condotta (anche sleale) del competente Ministero aggravata dalla irragionevolezza, già a suo tempo vanamente censurata, della differente tabella di idoneità fisica e dalla stipula del contratto (ora annullato con la esclusione qui gravata) intervenuta quasi un anno dopo la sentenza del Consiglio di Stato sottesa al depennamento.​

Giustizia amministrativa202605438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e cessazione dal servizio, con conseguente ordine di cessazione del rapporto di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 28 aprile 2026 con cui l'amministrazione ha disposto la sua esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco e, per gli atti conseguenziali, la cessazione del rapporto di lavoro. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla riammissione nel ruolo di vigile permanente/effettivo, la condanna alla riammissione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno ingiusto e da ritardo. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di proporzionalità. Ha evidenziato che il decreto è stato adottato quasi quattro anni dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 13 luglio 2022, n. 5924, richiamata quale esclusivo fondamento dell'esclusione, e dopo che l'amministrazione, con provvedimento del 1° ottobre 2024, lo aveva promosso alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto senza reiterare la precedente riserva relativa alla sua posizione. Ha inoltre contestato la rilevanza delle proprie condizioni di salute, richiamando il regolare svolgimento del servizio e il superamento delle visite periodiche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure relative alla tutela dell'affidamento e alla proporzionalità richiedano un approfondimento nella fase di merito, ma presentino già in sede cautelare profili non manifestamente infondati. In particolare, il giudice ha valorizzato il considerevole tempo trascorso dalla sentenza del Consiglio di Stato posta a fondamento dell'esclusione e il successivo provvedimento del 2024 con cui l'amministrazione aveva promosso il ricorrente alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto senza apporre riserve. Tali circostanze possono aver ingenerato un affidamento meritevole di tutela sulla volontà dell'amministrazione di mantenerlo in servizio e fanno apparire il decreto impugnato come un possibile ripensamento in autotutela, soggetto ai relativi principi e regole. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente alla sospensione e alla riammissione in servizio, rilevando che l'amministrazione non aveva dedotto né comprovato l'attuale inidoneità, parziale o assoluta, alle mansioni e che la documentazione prodotta attestava il regolare svolgimento del servizio e il superamento delle visite periodiche. È stata quindi disposta la sospensione del decreto del 28 aprile 2026 e la riammissione in servizio nelle more del giudizio, salvi eventuali ulteriori accertamenti dell'amministrazione sulle condizioni di salute e sulla loro concreta compatibilità con i ruoli operativi o tecnici dei Vigili del fuoco. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 234 d.lgs. 217/2005

    Richiamato quale base normativa per eventuali ulteriori valutazioni amministrative sulla compatibilità delle condizioni di salute con il servizio nei ruoli operativi e/o tecnici dei Vigili del fuoco.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica alla riammissione in servizio; l'ordinanza cautelare non decide nel merito la domanda risarcitoria.

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    Richiamato quale quadro normativo della procedura speciale di reclutamento a domanda riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    Richiamato per individuare il personale volontario dei Vigili del fuoco destinatario della procedura speciale di reclutamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato come presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'impugnazione di un provvedimento di esclusione o cessazione dal servizio può presentare fumus boni iuris quando l'amministrazione lo adotti a distanza di anni dal fatto o dalla decisione assunta come fondamento, soprattutto se nel frattempo abbia adottato atti incompatibili con la volontà di escludere l'interessato dal servizio.
  • La successiva adozione, da parte dell'amministrazione, di un atto favorevole privo delle precedenti riserve può contribuire a formare un affidamento meritevole di tutela sulla stabilità del rapporto, sicché il successivo mutamento di posizione deve rispettare i principi che governano l'autotutela e la proporzionalità.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la riammissione in servizio può essere disposta quando l'amministrazione non dimostri l'attuale inidoneità dell'interessato e risulti invece il regolare svolgimento delle mansioni e il superamento delle visite periodiche.
  • La riammissione cautelare non preclude all'amministrazione lo svolgimento di ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute dell'interessato e sulla loro concreta compatibilità con le mansioni, purché tali valutazioni siano effettuate secondo legge e con adeguata verifica dell'idoneità effettiva al servizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaTutela cautelare

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