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Sentenza

Sentenza n. 10332/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell''ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023 pubblicato il 12 gennaio 2024; - del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato; - della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il M.A.S.A.F. ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all'art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; - del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 263 con attribuzione di un punteggio di 77,18; - del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria; - della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione; - della nota prot. 0216047 del 21 aprile 2023 adottata dal M.A.S.A.F. all'esito dell'invio della documentazione integrativa richiesta; - dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell''art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame; - e per quanto possa occorrere del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva consolidata del V Bando per i Contratti di Filiera e gli ulteriori atti della procedura, nella parte in cui il programma della ricorrente era collocato al 263° posto con 77,18 punti e non risultava immediatamente finanziabile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda nell'ambito della procedura per l'accesso ai Contratti di Filiera e ai relativi benefici economici. Il programma era stato collocato al 263° posto con 77,18 punti, mentre risultavano immediatamente finanziabili soltanto i primi 39 programmi. Sono stati impugnati la graduatoria definitiva e consolidata, la graduatoria provvisoria, i verbali e gli atti istruttori, la circolare ministeriale sui chiarimenti relativi alla proposta definitiva, l'Avviso pubblico e, per quanto occorrente, il decreto ministeriale disciplinante la misura. Il primo motivo deduceva l'illegittimità dell'art. 9, comma 5, dell'Avviso, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e dell'art. 10-bis l. 241/1990, per l'omessa esplicitazione dei criteri utilizzati nell'attribuzione del punteggio e per il mancato riscontro all'istanza di riesame. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 9, comma 5, 10 e 11 dell'Avviso e la contraddittorietà dell'introduzione, mediante il decreto di pubblicazione della graduatoria, di termini procedimentali ritenuti nuovi e diversi da quelli previsti dalla lex specialis. Il terzo motivo censurava la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione, lo sviamento, la carenza di istruttoria e la manifesta illogicità e irragionevolezza del sistema di attribuzione dei punteggi, ritenuto fondato anche su parametri generici e su un'ampia discrezionalità della Commissione. Il quarto motivo deduceva la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione e il mancato riconoscimento del punteggio spettante, che la ricorrente quantificava in 96 punti. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ampliamento delle risorse e dello scorrimento della graduatoria, la ricorrente è stata invitata a presentare la proposta e ha infine stipulato il Contratto di Filiera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte. Il Collegio ha ritenuto che la sottoscrizione del Contratto di Filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico avessero pienamente soddisfatto, in via extragiudiziale e per effetto dell'attività dell'Amministrazione, la pretesa sostanziale azionata. Poiché la ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito, non avrebbe potuto ottenere ulteriore utilità concreta dall'eventuale annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e del contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale per fatto dell'Amministrazione e il conseguimento del bene della vita, tale da escludere qualsiasi ulteriore utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente quale parametro di partecipazione procedimentale, ma il giudice non ha esaminato la relativa censura per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è stata invocata con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti di valutazione, ma il giudice non ha esaminato la censura nel merito.

  • art. 3 Cost.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla motivazione e al corretto riconoscimento del punteggio; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 97 Cost.

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, realizzato per fatto dell'Amministrazione e in via extragiudiziale, nonché il conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • Quando il ricorrente consegue integralmente il bene della vita cui aspirava, non sussiste più un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento degli atti impugnati; il giudizio deve quindi essere definito per cessazione della materia del contendere.
  • La stipula del Contratto di Filiera e il riconoscimento del relativo beneficio economico possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere contro la graduatoria, rendendo inutile l'esame delle censure rivolte alla valutazione del progetto e all'attribuzione del punteggio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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