Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. ritenendola tardiva perché formulata solo nel secondo atto difensionale del 2/10/2021. Brogna sostenne invece che la richiesta di restituzione nel termine era già stata presentata nella prima istanza del 16/08/2021, in via subordinata rispetto alle doglianze sulla validità del titolo esecutivo. Inoltre censurava il mancato esame, da parte del Tribunale, degli elementi relativi al caso fortuito/forza maggiore (art. 175 c.p.p.) e la lesione del diritto di difesa dovuta alla mancata trasmissione, da parte del carcere, dell'incarico al difensore fiduciario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha rilevato, con esame diretto degli atti, che la richiesta di restituzione nel termine era effettivamente contenuta nella prima istanza del 16/08/2021 e che il Tribunale aveva erroneamente ignorato tale atto concentrandosi solo sulla seconda istanza. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Cremona perché esamini correttamente l'istanza ex art. 175 c.p.p., con valutazione anche degli elementi relativi al caso fortuito/forza maggiore e del pregiudizio al diritto di difesa. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La norma regola la restituzione nel termine ed implica una valutazione motivata del caso fortuito o della forza maggiore; la Corte ha ritenuto che il Tribunale debba esaminare l'istanza di restituzione contenuta nella prima domanda e motivare circa l'eventuale rilevanza di tali fattori.
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamata come base dell'istanza inizialmente considerata dal Tribunale; nel dispositivo è richiamata rispetto alla declaratoria di inammissibilità contestata dal ricorrente e alla valutazione della tempestività delle istanze difensive.
art. 629 bis cod. proc. pen.
Citato nel quadro dei mezzi di impugnazione alternativi menzionati nelle istanze: la Suprema Corte rileva che la restituzione nel termine era stata proposta in via subordinata rispetto alle doglianze connesse alla validità del titolo esecutivo e ad altri rimedi richiamati.
Massime di principio
- Il giudice deve esaminare e motivare su tutte le istanze effettivamente contenute nel primo atto difensionale: una richiesta subordinata non può essere ignorata e la sua mancata valutazione integra errore in procedendo.
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. va valutata anche quando proposta in via subordinata; il giudice deve motivare specificamente sulla sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
- La mancata trasmissione di atti o incarichi da parte dell'amministrazione penitenziaria può costituire elemento rilevante ai fini della restituzione nel termine e della tutela del diritto di difesa.
- La Corte di Cassazione, quando decide su errori di procedura, può procedere a una verifica diretta degli atti processuali e, se rileva omissioni valutabili in radice, annulla e rinvia per nuovo esame.
- Se il giudice del rinvio dichiara l'inammissibilità di una istanza per tardività sulla base di una lettura incompleta degli atti, la decisione è suscettibile di annullamento; pertanto è essenziale che i difensori segnalino chiaramente tutte le richieste sin dal primo atto utilmente depositato.
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