Sentenza del 10/02/2015 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Assoggettabilità medico SSN - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: la mera disponibilità dello studio e delle attrezzature obbligatorie o previste dalla convenzione con il S.S.N. non integra automaticamente il requisito dell'autonoma organizzazione necessario per l'assoggettamento all'IRAP. La decisione è conforme all'orientamento espresso da Cass. n. 11533/2010.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP dei redditi derivanti dall'attività di medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. Sosteneva che la disponibilità di uno studio dotato delle attrezzature previste dall'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale fosse funzionale e necessaria allo svolgimento dell'attività convenzionata e non costituisse, di per sé, un'autonoma organizzazione eccedente i mezzi ordinari dell'attività professionale.
Norme richiamate
Art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale
Le attrezzature e lo studio richiesti o previsti dalla convenzione con il S.S.N. rappresentano dotazioni funzionali all'esercizio dell'attività convenzionata e, da soli, non dimostrano l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
IRAP – requisito dell'autonoma organizzazione
L'assoggettamento all'IRAP richiede un'organizzazione autonoma, ulteriore rispetto all'apporto personale del professionista. La sola presenza di beni strumentali necessari o ordinari per l'attività non è sufficiente.
Cassazione n. 11533/2010
La sentenza è richiamata come precedente conforme secondo cui il medico convenzionato con il S.S.N. non è soggetto a IRAP per il solo fatto di disporre dello studio e delle attrezzature previste dall'accordo collettivo.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP di un professionista occorre verificare concretamente se esista un'autonoma organizzazione, non limitandosi alla presenza di uno studio o di beni strumentali.
- Le dotazioni obbligatorie o normalmente necessarie per svolgere un'attività convenzionata non costituiscono, da sole, un indice sufficiente di autonoma organizzazione.
- La presenza di dipendenti, collaboratori, strutture eccedenti il minimo necessario o investimenti organizzativi rilevanti può invece dimostrare un'autonoma organizzazione e richiede una valutazione specifica.
- Il medico convenzionato con il S.S.N. può chiedere il rimborso dell'IRAP versata se dimostra l'assenza di un apparato organizzativo autonomo, tenendo conto delle circostanze concrete del caso.
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