Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2073/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di istanza di condono edilizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale del 29 novembre 2023, comunicato il 19 dicembre 2023, con il quale il Comune di Lipari aveva rigettato un’istanza di condono edilizio presentata nel 2004, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, successivi o connessi. Nel corso del giudizio è stata comunicata la morte del ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di condono. Preso atto della morte del ricorrente, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., precisando che l’interruzione decorre dal verificarsi dell’evento interruttivo oppure, se la parte era costituita mediante procuratore, dalla data della dichiarazione resa da quest’ultimo. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    dichiara l’interruzione del processo

    La morte della parte costituita determina l’interruzione del processo; la decorrenza è individuata nel momento dell’evento o, in caso di costituzione mediante procuratore, nella data della dichiarazione del procuratore.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    norme richiamate in materia di interruzione del processo

    Le disposizioni del codice di procedura civile sono richiamate quali disciplina integrativa dell’interruzione processuale conseguente alla morte della parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La morte della parte nel corso del giudizio amministrativo comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando la parte deceduta è costituita mediante procuratore, l’interruzione decorre dalla data in cui il procuratore rende in giudizio la dichiarazione dell’evento interruttivo; diversamente, decorre dal verificarsi dell’evento.
  • L’interruzione del processo per morte della parte impedisce al giudice di definire nel merito la controversia fino alla prosecuzione o riassunzione secondo le forme previste.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.