Ordinanza n. 2073/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di istanza di condono edilizio
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale del 29 novembre 2023, comunicato il 19 dicembre 2023, con il quale il Comune di Lipari aveva rigettato un’istanza di condono edilizio presentata nel 2004, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, successivi o connessi. Nel corso del giudizio è stata comunicata la morte del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di condono. Preso atto della morte del ricorrente, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., precisando che l’interruzione decorre dal verificarsi dell’evento interruttivo oppure, se la parte era costituita mediante procuratore, dalla data della dichiarazione resa da quest’ultimo. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
dichiara l’interruzione del processo
La morte della parte costituita determina l’interruzione del processo; la decorrenza è individuata nel momento dell’evento o, in caso di costituzione mediante procuratore, nella data della dichiarazione del procuratore.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
norme richiamate in materia di interruzione del processo
Le disposizioni del codice di procedura civile sono richiamate quali disciplina integrativa dell’interruzione processuale conseguente alla morte della parte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ricorrendone i presupposti, consente l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La morte della parte nel corso del giudizio amministrativo comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando la parte deceduta è costituita mediante procuratore, l’interruzione decorre dalla data in cui il procuratore rende in giudizio la dichiarazione dell’evento interruttivo; diversamente, decorre dal verificarsi dell’evento.
- L’interruzione del processo per morte della parte impedisce al giudice di definire nel merito la controversia fino alla prosecuzione o riassunzione secondo le forme previste.
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