Cassazione Penale, Sentenza n. 29077/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la misura adottata dal GIP per il reato di estorsione aggravata (anche dal metodo mafioso) in concorso. Il ricorrente deduce: (i) vizio di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta va qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia anziché estorsione, perché si sarebbe trattato della riscossione di un credito; (ii) insufficienza dei gravi indizi in capo al ricorrente; (iii) erronea applicazione e propagazione all'imputato dell'aggravante ad effetto speciale relativa al cd. "metodo mafioso"
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi sollevati chiedessero un diverso apprezzamento di fatti già valutati dal giudice di merito e non contrastassero la motivazione puntuale dell'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato che: (i) l'azione consistette in estorsione quando la violenza/minaccia fu esercitata in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio per ottenere l'adempimento del credito; (ii) l'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva e si applica quando le modalità della condotta evocano un contesto mafioso e creano nella vittima una condizione di soggezione speciale; tale aggravante si propaga al concorrente che abbia conosciuto le modalità o le abbia ignorate per colpa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; citata come fondamento formale del gravame proposto dal difensore
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Elenca i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte osserva che i cennati motivi in realtà impugnano valutazioni di fatto e non integrano i vizi previsti da tale norma
art. 3-bis cod. pen.
Norma che stigmatizza il "metodo" mafioso (aggravante ad effetto speciale). La Corte la interpreta come disposizione di natura oggettiva che punisce le modalità intimidatorie evocanti la contiguità mafiosa e non richiede l'accertamento concreto di appartenenza a un'organizzazione mafiosa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte la applica per irrogare le spese processuali al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione relativa alla comunicazione al detenuto del contenuto del provvedimento; la Corte ordina l'adempimento a cura del direttore dell'istituto di detenzione
Massime di principio
- La condotta finalizzata a ottenere il pagamento di un credito mediante violenza o minaccia nei confronti di soggetti estranei al rapporto obbligatorio si configura come estorsione e non come legittimo esercizio delle proprie ragioni; rileva la natura della vittima (terzo estraneo) e il fine di procurarsi un profitto ingiusto
- L'aggravante "ad effetto speciale" per il cosiddetto "metodo mafioso" ha natura oggettiva: è sufficiente che le modalità e il contesto della condotta evochino la contiguità mafiosa e producano nella vittima una percezione di soggezione particolare, senza necessità di provare l'effettiva appartenenza a un'organizzazione mafiosa
- L'aggravante per "metodo mafioso" può propagarsi ai concorrenti quando questi hanno conosciuto le modalità intimidatorie o le abbiano ignorate per colpa; pertanto anche chi partecipi in concorso può essere raggiunto dall'aggravante
- In sede di Cassazione il sindacato sulle risultanze di fatto è limitato: i ricorsi che richiedono un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto o la mera reiterazione di argomenti già valutati dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e ammenda alla Cassa delle ammende), per cui va valutata con attenzione la fondatezza giuridica e la novità dei motivi prima di proporre il ricorso
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