Sentenza n. 13571/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi in data 29.09.2025, prot. Refusal D/5657/2025 nonché per il risarcimento del danno,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando il risarcimento del danno, quantificato forfettariamente in euro 2.000,00. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato una memoria attestando il rilascio del visto richiesto. Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente non ha allegato né provato lo specifico elemento soggettivo dell'illecito imputabile all'amministrazione e non ha allegato né dimostrato il danno, né quanto alla sua esistenza né quanto alla sua quantificazione; inoltre, non sono state formulate istanze istruttorie su tali profili.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il visto richiesto è stato rilasciato dall'amministrazione il 17 luglio 2026, prima della decisione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancavano sia l'allegazione e la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito sia la prova del danno nell'an debeatur e nel quantum debeatur. Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso nel suo complesso e condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in ragione della soccombenza virtuale prevalente dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal rilascio del visto richiesto durante il giudizio, comporta l'improcedibilità della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento e comporta la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione richiede l'allegazione e la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito e del danno, sia nella sua concreta esistenza sia nella sua quantificazione; in mancanza di tali allegazioni e prove, la domanda non può essere accolta.
- La sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento non impedisce la decisione sulla domanda risarcitoria autonomamente proposta, che deve essere esaminata alla luce dei relativi presupposti di allegazione e prova.
- La regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutata considerando quale parte sarebbe risultata prevalente sulla domanda divenuta improcedibile.
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