Cassazione Civile, Ordinanza n. 17079/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La società incaricata della riscossione dell'ICI per un Comune ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un'ingiunzione fiscale emessa nei confronti del contribuente. La lite verteva sul requisito del visto di esecutorietà: secondo il contribuente e i giudici di merito l'ingiunzione era nulla perché priva del visto; secondo la società ricorrente il visto non doveva essere apposto sulla singola ingiunzione, ma semmai sui ruoli o sulla lista di carico. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 229 d.lgs. n. 51/1998, sostenendo che il visto dovesse comunque essere apposto dal funzionario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che il visto di esecutorietà riguardasse i ruoli e non l'atto individuale di ingiunzione, e che tale adempimento risultasse comunque dalla documentazione depositata.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo perché la questione relativa all'art. 229 d.lgs. n. 51/1998 non risultava trattata nei gradi di merito e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in materia di riscossione locale il visto di esecutorietà non va apposto sulla singola ingiunzione fiscale, bensì sui ruoli, come previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di legge
È il parametro processuale usato per dedurre in cassazione la violazione di norme sostanziali.
art. 229 d.lgs. n. 51/1998
La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta inammissibile in quanto non dedotta nei gradi di merito e quindi nuova in cassazione.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
Il visto di esecutorietà, nei tributi locali, va apposto sui ruoli e non sulla singola ingiunzione fiscale.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non compresi nel giudizio di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la violazione di tale regola comporta l'inammissibilità della censura.
- In materia di riscossione locale, il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione fiscale, ma sui ruoli; è sufficiente che il ruolo o la determina dirigenziale che lo contiene siano corredati del visto e regolarmente pubblicati.
- La validità dell'ingiunzione fiscale non può essere negata per la sola mancata apposizione del visto sulla singola ingiunzione quando l'adempimento richiesto dalla disciplina applicabile risulti assolto sul ruolo/lista di carico.
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