Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9021/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Domenico Gallico avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria al recupero di colloqui telefonici non eseguiti (giugno e agosto 2020) con la sorella Teresa, anch'essa detenuta e sottoposta al regime di cui all'art. 41-bis. I ricorrenti contestano che il Tribunale non abbia valutato il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), previsto dalla circolare DAP, e rilevano l'orientamento della giurisprudenza (in particolare Cass. sez. I n. 29007/2021) secondo cui il colloquio tra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis può essere incompatibile con il regime. Inoltre censurano la valutazione che la registrazione delle conversazioni telefoniche sarebbe sufficiente a neutralizzare i rischi di comunicazione occulta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, pur riconoscendo il diritto soggettivo del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari (e, se sottoposto al 41-bis, alla telefonata mensile sostitutiva), tale diritto deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato. Pertanto la magistratura di sorveglianza, nel valutare l'ammissione ai colloqui tra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis, deve esaminare tutti gli elementi rilevanti e tenere conto anche del contenuto informativo del parere non vincolante della DDA previsto dalla circolare DAP del 2 ottobre 2017; l'omissione di tale valutazione giustifica l'annullamento e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Riconosciuto il principio che il diritto ai rapporti familiari (e alla telefonata sostitutiva mensile) non è automaticamente escluso quando il familiare è anch'egli sottoposto al 41-bis; tuttavia l'esercizio del diritto è subordinato al contemperamento con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato, valutazione che deve essere fatta caso per caso.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126

    art. 16.1: "eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis ... non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"

    La Corte ritiene che il parere non vincolante della DDA debba essere acquisito e valutato dalla magistratura di sorveglianza per un esame completo dei profili di sicurezza; il mancato esame del contenuto informativo del parere è vizio che giustifica l'annullamento.

  • Cassazione sent. n. 7453/2015

    Richiamata per il principio secondo cui il diritto al colloquio visivo con i congiunti e la telefonata sostitutiva mensile è garantito anche se il congiunto è sottoposto al medesimo regime differenziato, senza che ciò richieda automaticamente ulteriori valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

  • Cassazione sent. n. 7654/2014

    Richiamata per il principio che l'autorizzazione a colloqui visivi tra detenuti sottoposti a 41-bis e legati da rapporti familiari può essere concessa mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (es. videoconferenza), come equilibrio tra sicurezza e diritto ai rapporti familiari.

  • Cassazione sent. n. 29007/2021

    Citata come orientamento che ha ritenuto possibile l'incompatibilità tra regime 41-bis e colloqui fra detenuti entrambi sottoposti al regime; la Corte osserva però che tale pronuncia non può essere assunta in via assoluta e che la valutazione deve restare concreta e bilanciata.

  • Cassazione sent. n. 31634/2022

    Richiamata per affermare la necessità di valutare il parere della DDA e gli elementi di rischio, confermando che la circolare DAP giova a un esame più completo delle richieste di colloquio tra detenuti in regime differenziato.

Massime di principio

  • Il diritto ai rapporti familiari non è automaticamente escluso dal regime 41-bis: colloqui o comunicazioni possono essere autorizzati, anche tra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis, mediante modalità controllabili a distanza (es. videoconferenza/telefonata), se compatibili con la sicurezza.
  • La concessione del colloquio tra detenuti in regime differenziato richiede una valutazione caso per caso che contemperi il diritto del detenuto con le esigenze di prevenzione e sicurezza proprie del 41-bis.
  • La circolare DAP che prevede la richiesta del parere non vincolante della DDA deve essere rispettata nella pratica: la magistratura di sorveglianza deve acquisire e valutare il contenuto informativo di tale parere nel decidere sull'ammissione al colloquio.
  • La registrazione delle conversazioni non costituisce di per sé una garanzia assoluta di neutralizzazione dei rischi (possibile uso di linguaggio criptico); pertanto la sola disponibilità della registrazione non esclude la necessità di un esame approfondito dei rischi.
  • Se il giudice di merito omette di valutare elementi richiesti dalla circolare o non esamina il parere della DDA, la decisione può essere annullata e il processo rimandato per nuovo giudizio con valutazione completa degli elementi di sicurezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.