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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31486/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, pur riducendo la pena rispetto al primo grado, aveva confermato la responsabilita' di Michele Lazzeri per reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito commessi nel 2014-2015. Il ricorso per cassazione deduceva: I) violazione di legge per omesso avviso ai sensi dell'art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p. riguardo a due capi contestati il 18/3/2019 e negata possibilita' di accedere ai riti alternativi (artt. 439 e 444 c.p.p.), con presunta violazione di diritti costituzionali; II) mancato avviso, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., circa la facolta' di richiedere i riti alternativi per reati concorrenti; III) vizio di motivazione e violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione alla sussistenza di indizi "gravi, precisi e concordanti"; IV) vizio di motivazione rispetto al riconoscimento della "destrezza" e contestazione del difetto di querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussisteva obbligo di dare l'avviso sulla facolta' di accedere ai riti alternativi nella fase di contestazione suppletiva di reati concorrenti, poiche' in quella fase l'imputato era gia' assistito da difensore e non e' prevista nullita' specifica; il ricorrente non ha dimostrato una concreta lesione del diritto di difesa. Sul punto della responsabilita' penale la Corte ha escluso la fondatezza delle censure, rilevando che i giudici di merito hanno motivato in modo logico e coerente l'addebito sulla base di dichiarazioni testimoniali, riconoscimenti fotografici e attribuibilita' dei prelievi con le carte sottratte. La censura sulla "destrezza" e' manifestamente infondata poiche' quella aggravante non risulta contestata né applicata in sentenza; i furti risultano comunque aggravati ai sensi dell'art. 625 n.7 c.p. Per l'inammissibilita' del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p.

    Secondo la Corte non impone l'obbligo di avvertimento quando la contestazione suppletiva avviene in una fase in cui l'imputato e' gia' assistito da difensore; quindi l'assenza dell'avviso non determina di per se' nullita' se non e' dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 439 c.p.p.

    Richiamato come norma tra i riti alternativi; la Corte ha ritenuto che la facolta' di accedere ai riti alternativi resta esercitabile dall'imputato anche senza un formale avviso nella fase di contestazione suppletiva.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento citata tra i riti alternativi; la Corte ha confermato che non e' richiesto un avviso specifico in presenza di difensore nella fase di contestazione suppletiva.

  • art. 517 c.p.p.

    Riferita alla necessita' di avviso per reati concorrenti; la Corte ha affermato che non opera l'obbligo formale di avviso nella fase di contestazione suppletiva quando l'imputato e' gia' assistito da difensore.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come profili di violazione dei diritti fondamentali e del giusto processo; la Corte ha ritenuto tali censure infondate in mancanza di prova di una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 625, n.7 c.p.

    Individua un'aggravante del furto; la Corte osserva che i reati contestati erano comunque aggravati ai sensi di tale disposizione e procedibili d'ufficio.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata quale base per le censure in cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 173 e dichiarato il ricorso inammissibile.

  • Corte costituzionale, sent. n.186/2000

    Richiamata con riferimento al principio secondo cui, in caso di inammissibilita', non rileva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; sulla base di cio' e' stata irrogata la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'avviso giudiziale circa la facolta' di accedere ai riti alternativi non e' obbligatorio quando la contestazione suppletiva avviene in una fase processuale in cui l'imputato e' gia' assistito da difensore; l'assenza dell'avviso non determina automaticamente nullita' salvo dimostrazione di concreta lesione del diritto di difesa.
  • Le questioni di merito relative alla valutazione della prova (ricostruzione dei fatti, valutazione dei testimoni, riconoscimenti fotografici, ascrivibilita' di prelievi con carte) sono in genere precluse al sindacato di legittimita' se non siano indicate specifiche violazioni di legge o vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • La censura generica che prospetta una diversa lettura alternativa dei fatti senza indicare errori logico-giuridici nella motivazione e' destinata all'insuccesso in sede di cassazione.
  • Non e' possibile invocare l'annullamento su basi formali se non si dimostra il concreto pregiudizio al diritto di difesa; l'onere probatorio della lesione e' a carico di chi propone il ricorso.
  • Le aggravanti devono essere contestate e applicate in sentenza per poter essere ritenute censurabili: una circostanza non contestata o non applicata non produce conseguenze se non evocata tempestivamente dalle parti.
  • Il rigetto o l'inammissibilita' di ricorsi puo' comportare condanne alle spese processuali e talora sanzioni pecuniarie; e' importante valutare la fondatezza giuridica del gravame prima di proporre ricorso in cassazione.

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