Cassazione Penale, Sentenza n. 15769/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino contestando, a vario titolo: il riconoscimento della recidiva reiterata nel quinquennio; la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la determinazione del trattamento sanzionatorio; la mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro socialmente utile (nel caso di Cuniberti); e la mancata declaratoria della prescrizione del reato (particolarmente per Rizzi e Cuniberti). Le censure sono state valutate dai giudici di legittimità anche in relazione alle specifiche risposte contenute nelle pagine indicate della sentenza di merito e alla data di prescrizione calcolata tenendo conto delle sospensioni.
La decisione
Per Cuniberti: il ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato in relazione alla decisione con cui era stata negata la pena sostitutiva; la Corte di legittimità ha rilevato l'intervento della prescrizione nel corso del giudizio ex art. 129 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (data di prescrizione indicata al 26/08/2023). Per Arnesto e Rizzi: i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati perché non hanno confutato le risposte della Corte di merito; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la causa di estinzione del reato intervenuta nel corso del giudizio (prescrizione) rilevando che non era manifestamente infondata la questione e ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti del ricorrente per cui il reato si è estinto.
art. 133 cod. pen.
La sentenza richiama i criteri di determinazione della pena e la necessità che il giudice valuti la meritevolezza della sanzione e le circostanze attenuanti generiche sulla base degli elementi emersi nel giudizio o acquisendo adeguate informazioni; la mancata motivazione adeguata sul diniego della pena sostitutiva è stata ritenuta criticabile, benché la prescrizione abbia determinato l'annullamento.
Massime di principio
- Un ricorso genericamente rinviato ai motivi di appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte è frequentemente dichiarato inammissibile: gli atti di impugnazione devono indicare chiaramente le censure e confrontarsi con le risposte della sentenza impugnata.
- La contestazione del riconoscimento della recidiva richiede una critica motivata e specifica della valutazione dei precedenti; semplici affermazioni non confrontate con le motivazioni di merito sono inefficaci.
- Per ottenere l'applicazione di circostanze attenuanti generiche occorre produrre o richiamare elementi concreti che giustifichino la riduzione; la mera richiesta di benignità senza riscontri oggettivi è insufficiente.
- Se la prescrizione interviene nel corso del giudizio e la questione non è manifestamente infondata, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; è quindi fondamentale calcolare correttamente termini e sospensioni procedurali.
- La negazione di pene sostitutive (es. lavoro socialmente utile) impone una motivazione che valuti la meritevolezza del soggetto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può e deve acquisire informazioni utili alla decisione, non può limitarsi a valutazioni formali.
- Ricorrere con argomentazioni già esaminate e respinte in sede di appello senza nuovi elementi espliciti espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e agli oneri a favore della Cassa delle ammende.
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