Sentenza del 27/09/2022 n. 28060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 con i quali l'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale sulla società (all'epoca s.a.s.), ritenne che la compagine sociale avesse partecipato a una frode carosello ai fini IVA, rideterminò l'imponibile della società e dei soci (recuperi IRPEF/IRAP e IVA) e applicò sanzioni. Il ricorrente, socio accomandatario e legale rappresentante, contestava le rettifiche sostanziali e le sanzioni ritenendo infondati gli esiti dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale e l'intero processo per violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che un altro socio (F.M.), pur essendo litisconsorte necessario in una società di persone, non era stato chiamato in causa né si era costituito nel giudizio. Per questo motivo la Corte ha annullato la pronuncia impugnata e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia affinché la controversia sia riassunta e decisa con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la Commissione provinciale regolerà le spese. La Cassazione non si è pronunciata sul merito (sussistenza della frode carosello o responsabilità sostanziale).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Richiama l'obbligo del litisconsorzio necessario nei giudizi tributari quando più soggetti sono chiamati in causa per la stessa obbligazione fiscale; l'assenza della costituzione di tutti i litisconsorti rende nullo il giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Indica i termini e le modalità per la riassunzione del processo dinanzi alla commissione tributaria di primo grado dopo la cassazione con rinvio; la Corte ha disposto la riassunzione nei termini di tale norma.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44
Modifica la disciplina sul riconoscimento dei costi derivanti da operazioni penalmente rilevanti con effetto di auto-annullamento parziale degli atti impugnati in relazione ai recuperi ai fini IRPEF e IRAP; nella vicenda ciò ha inciso sulla parte dell'accertamento relativa a tali recuperi.
Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 (giurisprudenza)
Precedente della Cassazione che conferma il principio per cui l'omessa costituzione dei litisconsorti necessari determina la nullità della sentenza e del processo; richiamato per sostenere la nullità della pronuncia impugnata.
Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315 (giurisprudenza)
Ulteriore richiamo a consolidata giurisprudenza sul carattere necessario del litisconsorzio nelle controversie tributarie e sulle conseguenze di omissioni procedurali analoghe.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma citata in relazione alla celebrazione dell'udienza pubblica (disciplinante anche modalità emergenziali/telematiche); la causa è stata discussa con riferimento a tale disposizione.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari che coinvolgono società di persone è obbligatorio costituire e chiamare in causa tutti i soci che costituiscono litisconsorzio necessario: l'omessa chiamata di anche un solo litisconsorte può determinare la nullità della sentenza e dell'intero processo.
- Il vizio procedurale (mancata partecipazione di litisconsorti necessari) è rilevante in via autonoma rispetto al merito: la Corte di legittimità annulla e rinvia senza entrare nella valutazione delle questioni sostanziali quando sussiste tale difetto.
- In caso di annullamento per difetto di litisconsorzio, il processo deve essere riassunto dinanzi alla commissione di primo grado nei termini previsti dalla normativa (D.Lgs. n. 546/1992, art. 63) e la controversia sarà nuovamente decisa con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
- Le amministrazioni finanziarie devono verificare preventivamente la corretta chiamata in causa di tutti i co-obbligati (soci, garanti, ecc.) quando notificano atti che incidono su posizioni tributariamente connesse, per evitare il rischio di nullità processuale.
- La pronuncia della Cassazione su questioni procedurali non pregiudica la possibilità di una nuova valutazione sul merito (es. sussistenza della frode carosello, responsabilità soggettiva dei soci) nella sede di merito quando il processo è riassunto correttamente.
- Quando intervenute modifiche legislative incidono sui profili di recupero (es. disciplina sui costi da operazioni penalmente rilevanti), è necessario valutare separatamente gli effetti sul contenzioso: alcune parti degli atti impositivi possono essere già divenute inefficaci per effetto della legge.
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