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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10066/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto bandito da una società operante nella distribuzione del gas per lavori di manutenzione straordinaria della dorsale di distribuzione del gas naturale. L'appalto fu affidato a una società esecutrice per un corrispettivo di oltre un milione di euro. La committente risolse anticipatamente il contratto per ritardo nell'esecuzione, in particolare per la mancata realizzazione di trivellazioni orizzontali controllate in alcuni punti della rete. L'impresa appaltatrice, poi fallita, citò in giudizio la committente, i progettisti, il direttore dei lavori, il collaudatore e altri soggetti, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione, il pagamento del saldo lavori e delle riserve, nonché il risarcimento dei danni. La committente propose a sua volta domanda riconvenzionale risarcitoria per i danni da inadempimento. In primo grado il tribunale ritenne legittima la risoluzione ma riconobbe all'appaltatrice un credito per il prezzo dei lavori eseguiti e alcune riserve. In appello la committente ottenne il rigetto delle domande dell'appaltatrice, la dichiarazione di improcedibilità della riconvenzionale per il maggior credito della committente e il riconoscimento, in compensazione, dei controcrediti della stazione appaltante, con azzeramento del credito dell'impresa. Il fallimento ricorre per cassazione con nove motivi: sostiene, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente trasformato un appalto di lavori in un appalto integrato, attribuendo all'appaltatrice un obbligo di progettazione esecutiva delle trivellazioni; che tale clausola sarebbe nulla per contrasto con la disciplina inderogabile dei contratti pubblici; che erano state illegittimamente respinte le riserve sui materiali e sui maggiori importi; che la committente non avrebbe potuto far valere in cognizione ordinaria le proprie pretese risarcitorie, se non nei limiti della compensazione; che era illegittimo il riconoscimento della penale per ritardo dopo la risoluzione; che era illegittima anche l'escussione della cauzione e il ricorso alla nuova gara anziché allo scorrimento della graduatoria; infine che la regolazione delle spese era erronea. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, confermando la lettura della Corte territoriale secondo cui l'appalto rientrava nei settori speciali, con maggiore flessibilità regolatoria, e la clausola che poneva a carico dell'appaltatrice la progettazione esecutiva delle trivellazioni era valida; ha ritenuto corretta la negazione delle riserve sui materiali non ancora posati; ha confermato la possibilità per la committente di opporre in compensazione i propri controcrediti, ma non di ottenere in sede ordinaria una condanna ulteriore oltre quel limite; ha ritenuto dovuta la penale da ritardo anche dopo la risoluzione per grave inadempimento, da calcolarsi sul ritardo maturato rispetto al cronoprogramma; ha confermato la legittimità dell'escussione della cauzione per i maggiori costi del riappalto e la natura facoltativa dello scorrimento della graduatoria; infine ha confermato la condanna alle spese in ragione della soccombenza dell'impresa fallita. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento della società appaltatrice, confermando la sentenza d'appello. È stata ritenuta corretta la qualificazione del contratto come appalto nei settori speciali, la validità della clausola che imponeva all'esecutore la progettazione esecutiva delle trivellazioni, la negazione di molte riserve e pretese economiche dell'impresa, la compensazione con i controcrediti della committente, il riconoscimento della penale per ritardo anche dopo la risoluzione in autotutela, nonché la legittimità dell'escussione della cauzione e della scelta di procedere a nuova gara. La condanna alle spese è rimasta ferma perché la parte fallita è risultata comunque soccombente, essendo il proprio credito azzerato dai controcrediti della committente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa violazioni nel merito delle questioni trattate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e alle allegazioni istruttorie; la Corte non accoglie le censure.

  • art. 167 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente, ma senza esito favorevole; la Corte non ravvisa errori decisivi.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per contestare l'introduzione di nuove questioni in appello; la Corte respinge il motivo.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte conferma l'interpretazione della Corte d'appello.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico del contratto, non ritenuto violato.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per sostenere un'interpretazione secondo buona fede; la Corte lo considera coerente con la lettura data al contratto nei settori speciali.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato nei motivi interpretativi, senza rilievo decisivo autonomo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della clausola che poneva la progettazione esecutiva delle trivellazioni a carico dell'appaltatore; la Corte esclude la nullità.

  • art. 1339 c.c.

    Censurato dal ricorrente come base per la sostituzione automatica di norme imperative; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse violazione di norme inderogabili.

  • art. 53 d.lgs. 163/2006

    Ritenuto compatibile con la clausola contrattuale e richiamato come norma che disciplina le ipotesi di appalto con progettazione nei settori ordinari, senza impedire, nel caso di settori speciali, l'attribuzione all'esecutore di un limitato onere progettuale.

  • art. 90 d.lgs. 163/2006

    Non richiamato dall'art. 206 per i settori speciali; la Corte nega che imponga la progettazione esclusivamente interna nel caso deciso.

  • art. 91 d.lgs. 163/2006

    Non richiamato dall'art. 206 per i settori speciali; non limita, secondo la Corte, la clausola oggetto di causa.

  • art. 93 d.lgs. 163/2006

    Non richiamato dall'art. 206 per i settori speciali; la Corte lo usa per escludere l'applicabilità della disciplina ordinaria della progettazione.

  • art. 206 d.lgs. 163/2006

    Norma cardine: per gli appalti nei settori speciali richiama solo alcune disposizioni della parte II del codice, consentendo maggiore flessibilità e non imponendo l'applicazione delle regole ordinarie sulla progettazione interna.

  • art. 208 d.lgs. 163/2006

    Usato per qualificare l'attività di distribuzione del gas come rientrante nei settori speciali.

  • art. 215 d.lgs. 163/2006

    Richiamato per le soglie comunitarie nei settori speciali.

  • art. 238 d.lgs. 163/2006

    Richiamato per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria nei settori speciali, da svolgersi secondo regolamenti conformi ai principi del Trattato.

  • art. 180 d.P.R. 207/2010

    La Corte esclude che il semplice approvvigionamento dei materiali equivalga di per sé a esecuzione dell'appalto; il prezzo a piè d'opera è previsto solo per specifici manufatti e nei limiti stabiliti dal capitolato.

  • art. 167 d.P.R. 207/2010

    Richiamato per affermare che l'accettazione dei materiali è definitiva solo dopo la posa in opera.

  • art. 136 d.lgs. 163/2006

    Disciplina la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo; la Corte la richiama per confermare la procedura seguita dalla stazione appaltante.

  • art. 159 d.P.R. 207/2010

    Per la risoluzione ex art. 136, ai fini delle penali il ritardo si calcola sommando il ritardo già maturato e il termine assegnato per completare i lavori.

  • art. 119 d.P.R. 554/1999

    Richiamato come disciplina previgente sostanzialmente analoga sulla risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo.

  • art. 21, comma 4, D.M. 145/2000

    Per la risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo si determina sommando il ritardo accumulato e il termine assegnato dal direttore dei lavori.

  • art. 117 d.P.R. 554/1999

    Richiamato per chiarire che disciplina in generale le penali da ritardo, ma non esclude l'applicazione della regola speciale in caso di risoluzione per grave inadempimento.

  • art. 145 d.P.R. 207/2010

    Richiamato come disciplina generale delle penali; la Corte lo distingue dalla disciplina speciale applicabile dopo la risoluzione.

  • art. 123 d.P.R. 207/2010

    La stazione appaltante può valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore.

  • art. 140 d.lgs. 163/2006

    Lo scorrimento della graduatoria è una facoltà della stazione appaltante, non un obbligo, nel regime applicabile al caso.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte conferma la regolazione spese in ragione della soccombenza.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato per affermare che la domanda riconvenzionale della parte in bonis, per l'eventuale residuo credito oltre la compensazione, deve essere proposta in sede concorsuale.

  • art. 96 l. fall.

    Richiamato nel contesto dell'insinuazione al passivo per il residuo credito della controparte.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nella riassunzione del giudizio nei confronti del fallimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale base di tutti i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nei contratti pubblici relativi ai settori speciali, l'articolazione della disciplina codicistica è più flessibile: solo le norme espressamente richiamate dalla disciplina speciale si applicano automaticamente, mentre le ulteriori regole dei settori ordinari non operano se non recepite o rese compatibili.
  • In un appalto dei settori speciali, la clausola contrattuale che attribuisce all'esecutore un limitato obbligo di progettazione esecutiva riferito a specifiche lavorazioni può essere valida, se coerente con la disciplina speciale e con l'oggetto del contratto, senza che ciò trasformi automaticamente il contratto in un appalto integrato.
  • L'interpretazione del contratto deve essere letta nel suo contesto complessivo e secondo la funzione economico-pratica perseguita dalle parti; non è consentito isolare una singola voce di prezzo per mutare la natura dell'intero contratto.
  • In caso di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, la penale per ritardo può essere calcolata anche sul ritardo già maturato fino alla risoluzione e sul termine assegnato per completare i lavori, secondo la disciplina speciale dell'appalto pubblico.
  • La semplice fornitura o messa a disposizione dei materiali in cantiere non integra di per sé esecuzione dell'appalto, salvo che il capitolato preveda specifici prezzi a piè d'opera per determinati manufatti e nei limiti regolati dal contratto e dalla disciplina applicabile.
  • Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di crediti del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento per paralizzare la pretesa azionata, ma il residuo credito eccedente deve essere fatto valere nella sede concorsuale mediante insinuazione al passivo.
  • Lo scorrimento della graduatoria dopo la risoluzione del contratto è, nel regime applicabile, una facoltà della stazione appaltante e non un obbligo, specie quando il nuovo affidamento non possa avvenire alle stesse condizioni del contratto originario.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese anche se alcune sue pretese siano state astrattamente riconosciute, quando il saldo finale della lite e la compensazione dei contrapposti crediti la vedano comunque risultare perdente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCompensazioneLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiContrattiBancario e finanziarioEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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