Cassazione Penale, Sentenza n. 16942/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di amministratore della Padana s.r.l. (dichiarata fallita il 13/11/2012) e in concorso con il successivo amministratore Abraham Mark (deceduto), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1: distrazione di ingenti somme dal conto sociale) e bancarotta fraudolenta documentale (capo 2: tenuta della contabilità in modo incompleto, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). L'impugnazione articolava quattro motivi: (1-2) contestazione dell'attribuzione al ricorrente di sostanziali funzioni gestorie anche dopo il formale trasferimento delle funzioni al successore e uso in malam partem delle dichiarazioni di costui; rilievo che parte delle somme erano state utilizzate per fini compatibili con gli interessi sociali e ciò non era stato trasfuso in assoluzione; (3-4) contestazione della responsabilità per bancarotta documentale, sostenendo che la consegna della documentazione al successore esclude la responsabilità o, al più, integra bancarotta semplice e che mancava la finalità fraudolenta specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'esercizio, in fatto, di funzioni gestorie da parte del ricorrente (amministratore di fatto) sulla base di elementi documentali, dichiarazioni dei dipendenti e della destinazione dei bonifici. Ha escluso pregiudizio per la difesa rispetto alla correlazione fra accusa e sentenza e ha confermato che l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri e responsabilità dell'amministratore di diritto. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della responsabilità per bancarotta documentale, la mera consegna della documentazione al successore. Ha precisato che la bancarotta generica (art. 216, seconda parte) può essere sostenuta dal dolo generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 216-223
art. 216, seconda parte (bancarotta generica)
Le disposizioni sugli illeciti fallimentari sono state applicate per riconoscere i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la bancarotta generica (art. 216, II parte) può essere sostenuta dal dolo generico
codice penale, art. 110
Richiamato in relazione alle dinamiche di concorso di persone nel reato: la responsabilità può essere valutata anche in concorso ovvero per l'esercizio di fatto di funzioni gestorie
codice penale, art. 40
Richiamato nel contesto delle condizioni di imputabilità e nesso di causalità tra condotta e evento, ove pertinente alla valutazione della responsabilità penale
codice di procedura penale, art. 63, comma 2
La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina che limiterebbe l'utilizzo di dichiarazioni, consentendo quindi l'utilizzo delle dichiarazioni rese al curatore come mezzi di prova nel processo
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 220
Richiamato nella stessa prospettiva dell'art. 63 c.p.p.; la Corte ha ritenuto non ostativa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del curatore
Massime di principio
- Chi esercita, anche 'in fatto', le funzioni gestorie di una società fallita può essere considerato amministratore di fatto e rispondere penalmente degli obblighi e dei reati propri dell'amministratore di diritto
- Il trasferimento formale delle cariche non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore precedente se permangono elementi che dimostrano il suo effettivo ruolo gestionale
- La prova della gestione di fatto può fondarsi su elementi documentali, dichiarazioni di terzi e sull'oggettiva destinazione di risorse societarie verso soggetti collegati
- La mera consegna della documentazione al successore al momento del passaggio formale non esclude di per sé la responsabilità per bancarotta documentale se persistono carenze o omissioni imputabili al precedente gestore
- La riduzione dell'entità materiale del fatto rispetto all'imputazione iniziale non determina di per sé violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né pregiudica la difesa, se il processo ha consentito di confrontarsi con l'oggetto dell'imputazione
- La bancarotta generica prevista dall'art. 216 (seconda parte) può essere integrata dal dolo generico; non sempre è necessaria una finalizzazione fraudolenta specifica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →