Cassazione Penale, Ordinanza n. 00277/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva mantenuto responsabile per un fatto qualificato come ricettazione, chiedendo in sostanza la riqualificazione del fatto nel diverso reato di furto. Nel primo motivo ha contestato la mancata riqualificazione dell'art. 648 c.p. nel furto, ma la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese, dunque privo di specifica critica alla motivazione di merito. La censura era incentrata sulla pretesa impossibilità di attribuirgli il furto della persona offesa, richiamando la divergenza tra il luogo del fatto indicato dal ricorrente e quello indicato dalla querela, nonché la presenza, tra gli attrezzi rinvenuti nella sua disponibilità, di ulteriori beni di cui non aveva saputo spiegare la provenienza, dato che secondo la Corte dimostrava che non tutti i beni sequestrati erano stati da lui sottratti. Con il secondo motivo ha censurato la mancata motivazione del rigetto della richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché il provvedimento di diniego non è impugnabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il rigetto in rito è stato fondato, da un lato, sulla non specificità del primo motivo, meramente reiterativo delle difese già esaminate e respinte dal giudice di merito; dall'altro, sull'inammissibilità del secondo motivo relativo alla giustizia riparativa, trattandosi di provvedimento non impugnabile e di questione non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La censura difensiva mirava a escludere la configurabilità della ricettazione e a sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto come furto, ma la Corte non ha affrontato il merito della riqualificazione, limitandosi a rilevare che il motivo era una reiterazione non specifica delle difese già respinte in appello.
art. 129-bis c.p.p.
La Corte ha affermato che il diniego di avvio del programma di giustizia riparativa non è impugnabile e che la relativa doglianza non è consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La critica di legittimità deve contenere una vera confutazione argomentata della decisione di merito; la mera reiterazione di tesi già disattese non assolve la funzione del motivo di ricorso.
- Le questioni concernenti il rigetto della richiesta di avvio di un programma di giustizia riparativa, ove il provvedimento non sia impugnabile, non possono essere utilmente dedotte in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →