Ordinanza n. 88/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 4 giugno 2025, con il quale il Questore della Provincia di L’Aquila ha rigettato l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in relazione al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il provvedimento “divieto di accesso a pubblici esercizi nonché divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per anni 3” (-OMISSIS-, notificato in data 29 maggio 2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore della Provincia dell'Aquila sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di adozione del divieto di accesso a pubblici esercizi e di stazionamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia dell'Aquila ha rigettato l'istanza di accesso agli atti formulata in relazione al procedimento conclusosi con l'adozione di un divieto di accesso a pubblici esercizi e di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di tre anni. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità del diniego. Dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza cautelare, non sono intervenuti ulteriori sviluppi processuali né è stata sollecitata la fissazione del merito.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia sul diniego di accesso. Considerata l'inerzia processuale successiva alla dichiarazione di inammissibilità della domanda cautelare e l'esigenza di verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, ha invitato le parti a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza se permane l'interesse alla definizione del ricorso. Il giudice ha avvertito che il mancato riscontro, valutato insieme al comportamento processuale già tenuto e alle circostanze emergenti dal fascicolo, potrà rilevare ai fini dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La manifestazione di interesse comporterà la fissazione dell'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del PAT; non sarà possibile ottenere la cancellazione della causa dal ruolo e il rinvio della trattazione sarà ammesso soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le parti sono state inoltre invitate a segnalare ricorsi connessi ed eventuali esigenze istruttorie. È stata ordinata la comunicazione dell'ordinanza e l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2 c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione processuale giustifica la verifica preventiva della permanenza dell'interesse alla decisione, in funzione dell'efficiente gestione del ruolo e della celere definizione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La persistente inerzia della parte, unitamente al comportamento processuale complessivo e alle circostanze emergenti dal fascicolo, può essere valutata ai fini della definizione del giudizio secondo la disciplina dell'estinzione per perenzione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione, dopo la manifestazione di interesse alla decisione, è prospettato come possibile soltanto nei casi previsti dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sussistendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- In presenza di inerzia processuale successiva alla trattazione cautelare e di mancata sollecitazione della fissazione del merito, il giudice amministrativo può invitare le parti a dichiarare la permanenza dell'interesse alla definizione del ricorso prima di fissare l'udienza di merito.
- La mancata risposta all'invito giudiziale sulla permanenza dell'interesse può essere valutata, insieme al comportamento processuale complessivo e agli elementi risultanti dal fascicolo, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La manifestazione di interesse alla decisione comporta la fissazione dell'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del processo amministrativo telematico, senza possibilità di successiva cancellazione d'ufficio o su istanza di parte, salvo i casi di rinvio previsti dalla legge.
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