Sentenza n. 6353/2026 - Roma, Sezione 3T
quanto al ricorso n. 5961 del 2025, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento: - del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, prot. n. 0032734 del 20/03/2025 (doc. 1), pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma Tre in pari data, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, dai quali risulta vincitore il candidato Dott. Nicola Ialongo, dello sconosciuto atto del Consiglio di Dipartimento con il quale sia stata disposta la chiamata in servizio del candidato vincitore, di tutti gli atti della predetta procedura selettiva pubblica ed in particolare, ove occorrer possa: - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (doc. 7-13); - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, inerente e/o comunque connesso, anche non cognito, nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato inter partes per la copertura del ruolo di cui alla procedura comparativa de qua, e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rinnovazione degli atti della valutazione comparativa dei candidati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marianne Mödlinger il 4/08/2025, per l'annullamento: - del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, prot. n. 0032734 del 20/03/2025 (doc. 1), pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma Tre in pari data, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, dai quali risulta vincitore il candidato Dott. Nicola Ialongo, nonché per l’annullamento dello sconosciuto atto del Consiglio di Dipartimento con il quale sia stata disposta la chiamata in servizio del candidato vincitore, e per l’annullamento di tutti gli atti della predetta procedura selettiva pubblica ed in particolare, ove occorrer possa: - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (doc. 7-13); - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, inerente e/o comunque connesso, anche non cognito, nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato inter partes per la copertura del ruolo di cui alla procedura comparativa de qua, e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rinnovazione degli atti della valutazione comparativa dei candidati, ed ora anche per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università Roma Tre, prot. n. 0061700 del 29.05.2025, conosciuto in data 12.07.2025 (doc. 18), avente ad oggetto “proposte di chiamata di professore associato e ricercatore a tempo determinato”, nella parte in cui con il medesimo è approvata la proposta di chiamata del Dott. Nicola Ialongo a Prof. II fascia ex art. 18, comma 4, Legge n. 240/2010, e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti, ivi compreso: - dello sconosciuto provvedimento del Consiglio di Dipartimento e Ruolo degli Studi Umanistici con il quale è stata formulata la proposta di chiamata del Dott. Ialongo; - dello sconosciuto decreto del Rettore dell’Università Roma Tre che ha disposto la chiamata del Dott. Ialongo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mödlinger Marianne il 3/10/2025, per l'annullamento: - del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, prot. n. 0032734 del 20/03/2025 (doc. 1), pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Università degli Studi Roma Tre in pari data, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, dai quali risulta vincitore il candidato Dott. Nicola Ialongo, nonché per l’annullamento dello sconosciuto atto del Consiglio di Dipartimento con il quale sia stata disposta la chiamata in servizio del candidato vincitore, e per l’annullamento di tutti gli atti della predetta procedura selettiva pubblica ed in particolare, ove occorrer possa: - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (doc. 7-13); - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, inerente e/o comunque connesso, anche non cognito, e per l’annullamento del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università Roma Tre, prot. n. 0061700 del 29.05.2025, conosciuto in data 12.07.2025 (doc. 18), avente ad oggetto “proposte di chiamata di professore associato e ricercatore a tempo determinato”, nella parte in cui con il medesimo è approvata la proposta di chiamata del Dott. Nicola Ialongo a Prof. II fascia ex art. 18, comma 4, Legge n. 240/2010”, e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti, ivi compreso: - dello sconosciuto provvedimento del Consiglio di Dipartimento e Ruolo degli Studi Umanistici con il quale è stata formulata la proposta di chiamata del Dott. Ialongo; ed ora per l’annullamento del Decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Direzione 1, Area Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore, in data 2.09.2025, conosciuto in data 2.10.2025, (doc. 19), avente ad oggetto nomina del Prof. Nicola Ialongo come Professore associato ai sensi della L. n. 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare ARCH-01/A, nonché per l’annullamento del provvedimento del Direttore del Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre in data 1.09.2025, conosciuta in data 2.10.2025 (doc. 20), avente ad oggetto presa di servizio del Prof. Nicola Ialongo nel ruolo di professore associato, e per l’annullamento, di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti, ivi compreso: - il provvedimento di convocazione in servizio del Prof. Nicola Ialongo in data 17.07.2025, conosciuto in data 2.10.2025 (doc. 21), nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato inter partes per la copertura del ruolo di cui alla procedura comparativa de qua, e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rinnovazione degli atti della valutazione comparativa dei candidati. Quanto al ricorso introduttivo n. 6146 del 2025, presentato da Paolo Brocato per l'annullamento: - del Decreto del Rettore dell’Università di Roma Tre prot. n. 0032734 del 20 marzo 2025 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia presso il dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre, s.c. 10/A1, s.s.d. L-ANT-01, e degli atti ad esso annessi, presupposti e conseguenziali ivi compresi i verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, la valutazione dei candidati; - dell’eventuale atto di nomina e la presa di servizio del Dott. Nicola Ialongo e del provvedimento concernente l’assunzione in servizio di estremi sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paolo Brocato il 08/10/2025, per l’annullamento: - della delibera del C.d.A. dell’Università Roma Tre del 28.5.2025 di cui alla nota prot. 61700 del 29.5.2025 di approvazione della proposta di chiamata del Dott. Nicola Ialongo quale Professore di II fascia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre; - del provvedimento dell’Università di Roma Tre – Ufficio personale docente e ricercatore, prot. 0081908 del 17 luglio 2025 di convocazione in servizio del Prof. Nicola Ialongo; - della Nota del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre del 1 settembre 2025 con la quale è stata comunicata la presa di servizio del Prof. Nicola Ialongo; - del Decreto del Rettore dell’Università Roma Tre del 2 settembre 2025 di nomina del Prof. Nicola Ialongo a Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 10/ARCH-01 presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università Roma Tre; - di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per l’annullamento, la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Università Roma Tre e il Prof. Nicola Ialongo relativamente al posto di Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 10/ARCH-01 presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università Roma Tre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di chiamata per un posto di professore universitario di II fascia, inclusi l'approvazione degli atti, la proposta e la nomina del candidato vincitore, la presa di servizio e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le due impugnative, riunite per connessione oggettiva e soggettiva, contestavano la procedura di chiamata bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 240/2010, conclusasi con la vittoria del candidato risultato primo con 75,01 punti. La candidata seconda classificata deduceva: l'incompatibilità del presidente della commissione e la violazione dell'obbligo di astensione, in ragione di precedenti rapporti accademici con il vincitore; la sopravvalutazione del curriculum e dell'attività didattica del vincitore; l'erronea attribuzione dei punteggi alle sue pubblicazioni, in particolare quanto alla rilevanza della sede editoriale e all'originalità; la svalutazione dei propri titoli e delle proprie attività didattiche, di ricerca e dei riconoscimenti. Il candidato quarto classificato deduceva, a sua volta, l'erronea e disparitaria valutazione dei titoli propri e del vincitore, con particolare riguardo ad attività didattica, incarichi di coordinamento e direzione, contratti e attività di ricerca, partecipazione a gruppi di ricerca e altri titoli; contestava inoltre la fissazione e l'applicazione dei criteri e subcriteri relativi alle pubblicazioni, l'attribuzione dei punteggi ai lavori propri e altrui, la valutazione dell'apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, la verbalizzazione e la successiva trasposizione dei giudizi qualitativi in punteggi numerici, nonché l'incompatibilità del presidente della commissione. Entrambi chiedevano l'annullamento degli atti della selezione e degli atti sopravvenuti di chiamata, nomina e presa di servizio, oltre alla rinnovazione della valutazione comparativa.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e ha respinto entrambe le impugnative, ritenendo assorbibili i profili di inammissibilità prospettati nei confronti del ricorso del candidato quarto classificato. Quanto alla valutazione dei titoli e del curriculum, il Collegio ha rilevato che il criterio relativo all'attività didattica aveva natura qualitativa e non quantitativa: non era quindi possibile fondare il confronto esclusivamente sul numero degli insegnamenti, sulle ore o sulla loro durata, né trasformare il criterio in una valorizzazione automatica dell'anzianità. La nuova commissione, inoltre, disponeva di piena autonomia di giudizio rispetto alla commissione originaria, pur dovendo rispettare i criteri predeterminati. Le contestazioni relative alla mancata considerazione di singoli titoli sono state ritenute infondate, poiché la commissione può selezionare, secondo un percorso logico e motivato, gli elementi curriculari scientificamente significativi, senza dover valutare atomisticamente ogni voce. È stata ritenuta legittima anche la mancata valorizzazione, per tutti i candidati, delle attività anteriori al conseguimento della laurea. Le doglianze del candidato quarto classificato sono state ricondotte al merito delle valutazioni tecnico-discrezionali, non essendo emersi errori di fatto, illogicità manifeste, incoerenze o disparità di trattamento. Il TAR ha ritenuto corretta la valutazione della pertinenza degli insegnamenti rispetto al settore scientifico-disciplinare, dell'incarico estero di Assistenzprofessor, delle direzioni di progetto, del contratto CNR, dell'attività di ricercatore e degli altri titoli. Quanto alle pubblicazioni, il Collegio ha escluso che la commissione fosse vincolata alla fascia A della rivista, potendo valutare il valore scientifico della sede editoriale e la sua congruenza con il settore disciplinare. Ha ritenuto non manifestamente illogici i punteggi sull'originalità e sul rigore metodologico e legittimo l'apprezzamento dell'apporto individuale nelle opere collettanee anche mediante l'ordine degli autori e le caratteristiche della pubblicazione, pur in assenza di una dichiarazione analitica del contributo di ciascuno. La trasposizione successiva dei giudizi sintetici in punteggi numerici non ha costituito integrazione postuma dei criteri, ma mera traduzione numerica di criteri e giudizi già utilizzati entro i limiti predeterminati; la verbalizzazione non doveva riportare ogni dettaglio dell'attività valutativa, ma solo gli elementi essenziali. Le osservazioni rese dalla commissione in corso di giudizio sono state considerate ammissibili perché esplicative e non modificative degli esiti già adottati. Infine, è stata esclusa l'incompatibilità del presidente della commissione: i rapporti accademici, le collaborazioni scientifiche, il rapporto maestro-allievo e le coautorie non determinano di per sé l'obbligo di astensione. Occorrono la prova di interessi economici stabili o di un rapporto personale particolarmente intenso, oppure di una collaborazione tale da far dubitare dell'indipendenza della valutazione. Nel caso concreto, i rapporti più consistenti erano risalenti, la collaborazione del 2023 era occasionale, non era stata provata una perdurante comunanza di interessi economici e le pubblicazioni in collaborazione non erano state presentate dal vincitore ai fini della selezione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata per la copertura del posto di professore universitario di seconda fascia oggetto della controversia.
artt. 1 e 2 del bando di concorso
Individuano i requisiti e il perimetro della procedura, rivolta a soggetti già professori di seconda fascia o in possesso della pertinente abilitazione scientifica nazionale presso altro ateneo.
art. 51 c.p.c.
Richiamato per delimitare l'obbligo di astensione, che non deriva dalla mera esistenza di rapporti accademici, salvo rapporti personali o professionali di intensità tale da compromettere l'imparzialità.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per professori universitari, la valutazione dell'attività didattica, quando i criteri predeterminati non stabiliscono una metrica quantitativa, ha natura qualitativa e non può essere ridotta a un confronto fondato esclusivamente sul numero delle ore, degli insegnamenti o sulla loro durata; la commissione deve considerare anche pertinenza, qualità, continuità e coerenza con il settore scientifico-disciplinare.
- La commissione nominata in rinnovazione conserva autonomia di giudizio rispetto alla precedente commissione, purché applichi i criteri e i limiti di punteggio previamente stabiliti; la mera divergenza dei risultati tra le due valutazioni non dimostra, di per sé, illegittimità.
- Nella valutazione di titoli e pubblicazioni vige un'analiticità tipologica, non necessariamente oggettuale: la commissione deve considerare gli elementi curriculari rilevanti secondo un percorso logico e motivato, ma non è tenuta ad attribuire un autonomo apprezzamento a ogni singolo titolo o pubblicazione privo di significativa pertinenza scientifica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni universitarie resta limitato alla verifica di errori di fatto, manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza, disparità di trattamento o violazione dei criteri; non può sostituire la valutazione opinabile della commissione con una diversa valutazione di merito.
- Nelle pubblicazioni in collaborazione, l'apporto individuale del candidato può essere ricostruito attraverso l'ordine degli autori e le caratteristiche della singola opera, anche quando non sia indicato analiticamente il contributo di ciascun autore, purché la commissione espliciti un criterio ragionevole e coerente con la prassi scientifica.
- Nei concorsi universitari, la mera esistenza di rapporti accademici, di collaborazione scientifica, di coautoria o di un rapporto maestro-allievo tra commissario e candidato non determina automaticamente incompatibilità o obbligo di astensione; occorre provare un rapporto personale particolarmente intenso oppure un stabile sodalizio professionale con interessi economici, o comunque una collaborazione di intensità tale da far dubitare concretamente dell'indipendenza della valutazione.
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