Cassazione Penale, Ordinanza n. 15581/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre ricorsi proposti da imputati ritenuti responsabili, in entrambi i gradi di merito, di plurimi episodi di violazione della normativa in materia di stupefacenti. Un ricorrente ha contestato il diniego della continuazione esterna e la quantificazione della pena, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p.; un secondo ricorrente ha censurato l'affermazione di responsabilità in relazione a un capo di imputazione e ha lamentato la disparità di trattamento rispetto a un coimputato, sostenendo che la condotta dovesse rientrare nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; il terzo ricorrente ha proposto un motivo generico di vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze perché, in parte, miravano a una rivalutazione del fatto e della prova, in parte erano aspecifiche o generiche, e comunque la motivazione della Corte di appello era congrua e non illogica. Quanto alla continuazione interna, è stato ribadito che aumenti contenuti per ciascun reato satellite non richiedono motivazione dettagliata se il limite legale non è superato; quanto alla qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, è stato confermato che la valutazione della minima offensività dipende da dati quantitativi e qualitativi della sostanza e che, nel concorso di persone, concorrenti diversi possono rispondere di diverse ipotesi dell'art. 73 in base ai rispettivi contributi.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Nel reato continuato, gli aumenti di pena per i singoli reati satellite, se contenuti e nei limiti del triplo della pena base, non richiedono una motivazione specifica e dettagliata.
art. 132 c.p.
Richiamato quale norma sulla determinazione della pena, la cui applicazione non è viziata quando il giudice valorizza gravità dei fatti e personalità dell'imputato.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio di commisurazione della pena, correttamente applicato in relazione alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La censura sull'apprezzamento probatorio è stata ritenuta inammissibile perché attiene alla valutazione del merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità è esclusa quando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza e le modalità della condotta rivelano rilevante offensività e capacità di diffusione sul mercato.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la genericità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che sollecitano una nuova valutazione del fatto e della prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In tema di ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e autosufficienti; l'omessa allegazione degli elementi fattuali o documentali decisivi rende la doglianza inammissibile.
- Nel reato continuato, se gli aumenti per i reati satellite sono di esigua entità e restano ampiamente entro il limite legale, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica per ciascun aumento.
- Ai fini della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, il giudice deve valorizzare complessivamente quantità, qualità della sostanza e modalità della condotta; la non minima offensività esclude l'applicazione dell'ipotesi attenuata.
- Nel concorso di persone nei reati di stupefacenti, la diversa posizione e il diverso contributo dei concorrenti possono giustificare l'applicazione di diverse ipotesi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 a soggetti coinvolti nel medesimo episodio storico.
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