Parere n. 1677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Franco Sabia contro la Regione Campania, il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Presidenza della Repubblica e nei confronti di Sviluppo Campania S.p.A. per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. FRC2025/PU000740 del 5 marzo 2025, decreto di revoca delle agevolazioni, di non ammissione a fruire delle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico “Fondo regionale per la crescita Campania – FRC”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data anteriore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse nell’ambito dell’Avviso pubblico "Fondo regionale per la crescita Campania – FRC".
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5 marzo 2025 con cui Sviluppo Campania S.p.A. ha revocato il finanziamento complessivo di 150.000 euro, già concesso in anticipazione, per documentazione di spesa incompleta, mancata costituzione della garanzia fideiussoria e inosservanza dei termini di realizzazione previsti dall’Avviso e dal rapporto di agevolazione. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca fosse fondata esclusivamente sull’inadempimento di obblighi contrattuali nella fase esecutiva del rapporto, nonché la genericità dei motivi, l’omessa individuazione di Sviluppo Campania S.p.A. quale soggetto resistente e l’omessa notifica a un controinteressato. La questione decisiva riguarda il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie relative alla revoca di finanziamenti pubblici per inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha affermato che le controversie concernenti il ritiro o la revoca di finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, quando la misura sia disposta nella fase esecutiva del rapporto per inadempimento degli obblighi previsti dalla legge, dall’atto attributivo o dal contratto di agevolazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione. Nel caso concreto, la misura era motivata esclusivamente dalla mancata presentazione di documenti essenziali, dalla violazione dei termini di realizzazione e dall’omessa prestazione della garanzia fideiussoria; si trattava quindi dell’esercizio di un potere contrattualmente previsto e non di un provvedimento autoritativo discrezionale adottato per un nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., fatte salve le decadenze e preclusioni già maturate.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La revoca delle agevolazioni è stata disposta nella fase esecutiva del rapporto e trova fondamento nell’inadempimento di obblighi contrattuali del beneficiario. La posizione del privato è pertanto di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Qualificazione della revoca
La denominazione formale del provvedimento non è decisiva. Occorre considerare la causa concreta della misura: quando essa deriva dall’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, si tratta di una decadenza o revoca contrattuale e non dell’esercizio di un potere autoritativo discrezionale di riesame dell’interesse pubblico.
Norme richiamate
art. 11, d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione, nel caso concreto il giudice ordinario, nei modi e nei termini di legge.
Massime di principio
- Le controversie relative alla revoca, al ritiro o alla decadenza da finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la misura sia adottata, nella fase esecutiva del rapporto, per l’inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario dalla legge, dall’atto attributivo o dal contratto di agevolazione.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non è decisiva la denominazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione, ma la sua causa concreta: il giudice amministrativo è escluso quando la misura costituisce esercizio di un potere contrattualmente previsto e non un riesame autoritativo e discrezionale dell’interesse pubblico originario.
- Quando la revoca di un’agevolazione pubblica è fondata esclusivamente sull’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario.
Revoca di agevolazioni nell’ambito del Fondo regionale per la crescita Campania
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un beneficiario privato contro il provvedimento con cui Sviluppo Campania S.p.A. ha revocato le agevolazioni concesse nell’ambito dell’Avviso pubblico "Fondo Regionale per la Crescita Campania – FRC", pubblicato sul B.U.R.C. n. 118 del 27 dicembre 2021.
Il finanziamento, pari complessivamente a 150.000 euro, era composto per il 50% da una quota a fondo perduto e per il restante 50% da un prestito agevolato. L’intero importo era stato concesso il 3 agosto 2023 a titolo di anticipazione su un conto corrente vincolato.
Provvedimento impugnato e ragioni della revoca
Il provvedimento del 5 marzo 2025, notificato il giorno successivo, ha disposto la revoca delle agevolazioni per:
- incompletezza della documentazione relativa alle spese;
- mancata costituzione della garanzia richiesta;
- mancato rispetto dei termini procedimentali e dei termini di realizzazione previsti dall’Avviso e dal rapporto di agevolazione.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo plurimi motivi di illegittimità, descritti nel parere ministeriale come generici e apodittici.
Fase istruttoria e istanza cautelare
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso la relazione istruttoria, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha sostenuto che la fase pubblicistica si fosse esaurita con la selezione delle domande e l’individuazione dei beneficiari, mentre la successiva gestione delle agevolazioni fosse regolata da uno specifico contratto tra l’ente gestore e il beneficiario.
La Sezione, con il parere interlocutorio n. 1/2026, ha respinto l’istanza cautelare e ha richiesto un’integrazione della relazione ministeriale ai fini della decisione sul merito. La relazione integrativa è stata partecipata al ricorrente, che non ha depositato osservazioni o controdeduzioni.
Riparto di giurisdizione
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le controversie riguardanti il ritiro o la revoca di finanziamenti, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche sono devolute al giudice ordinario quando la misura sia adottata nella fase esecutiva del rapporto a causa dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul beneficiario.
In tale situazione, la controversia non riguarda la scelta amministrativa originaria di concedere il beneficio, ma l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’osservanza degli obblighi cui era subordinata l’attribuzione concreta dell’agevolazione. Il privato è quindi titolare di un diritto soggettivo perfetto.
La qualificazione dell’atto non dipende dalla sua denominazione formale. Anche un provvedimento chiamato "revoca" può costituire, nella sostanza, una decadenza o una risoluzione del rapporto quando sia fondato sull’inadempimento contrattuale.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la revoca era motivata esclusivamente da tre condotte del beneficiario: la mancata presentazione di documenti essenziali, la violazione dei termini di realizzazione e l’omessa prestazione della garanzia fideiussoria richiesta.
La Sezione ha ritenuto che tali circostanze integrassero un inadempimento degli obblighi assunti nel rapporto di agevolazione. La misura era pertanto espressione di un potere contrattualmente previsto e non di un potere autoritativo discrezionale esercitato a seguito di un nuovo bilanciamento dell’interesse pubblico originario.
Esito
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., nei modi e nei termini di legge, restando ferme le eventuali decadenze e preclusioni già verificatesi.
Come è indicizzato
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