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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33985/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

I due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, con sentenza del 9 settembre 2024 pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, per il rifiuto di fornire ai Carabinieri della Stazione di Aprilia indicazioni sulla propria identità, in violazione dell’art. 651 c.p.; a ciascuno era stata inflitta l’ammenda di 60 euro, oltre alle spese processuali. Hanno proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione, deducendo insufficienza o assenza di motivazione ed erronea valutazione della prova in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., specificamente richiesta nelle conclusioni, e lamentando inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo non era inammissibile, data la totale carenza di motivazione sulla richiesta di particolare tenuità, ma ha verificato preliminarmente la possibilità di proseguire l’azione penale.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Latina, poiché il termine di improcedibilità previsto dall’art. 344-bis c.p.p. era scaduto l’8 marzo 2026, prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, avvenuta il 25 maggio 2026. L’azione penale non poteva pertanto essere proseguita. La decisione non ha esaminato nel merito la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. né la doglianza relativa alle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    ritenuto che - con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato - il Tribunale di Latina in composizione monocratica ha ritenuto Michael Manarin e Luigi Manarin colpevoli del reato di cui all’art. 651 cod. pen. (perché, richiesti dai Carabinieri della Stazione di Aprilia, rifiutavano di dare indicazioni sulla propria identità) e, per l’effetto, li ha condannati alla pena di euro sessanta di ammenda ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali;

    La disposizione è richiamata per identificare il reato per il quale gli imputati erano stati condannati; la Corte di cassazione non ne esamina gli elementi costitutivi.

  • art. 131-bis c.p.

    ritenuto che l’impugnazione non sia inammissibile, almeno quanto al primo motivo di ricorso, risultando completamente carente – nell’impugnata decisione - la motivazione in ordine all’invocata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., oggetto di specifica richiesta difensiva in sede di conclusioni;

    Una doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è inammissibile quando la sentenza impugnata è priva di motivazione su una richiesta difensiva specificamente formulata; in questa decisione, tuttavia, il motivo non è stato deciso nel merito per l’intervenuta improcedibilità.

  • art. 344-bis c.p.p.

    ritenuto che, dunque, debba valutarsi il profilo inerente alla possibilità di proseguire l’azione penale, risultando spirato il termine di improcedibilità fissato dall’art. 344-bis cod. proc. pen. già in data 08/03/2026, ossia in epoca antecedente rispetto al 25/05/2026, giorno della trasmissione degli atti a questa Corte;

    Scaduto il termine di improcedibilità applicabile al giudizio di legittimità prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, l’azione penale non può proseguire e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Massime di principio

  • La mancanza completa di motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., se specificamente formulata dalla difesa nelle conclusioni, consente di superare l’eccezione di inammissibilità del motivo che la denuncia.
  • Quando il termine di improcedibilità previsto dall’art. 344-bis c.p.p. è già scaduto prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, l’azione penale non può essere proseguita e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; le ulteriori doglianze non richiedono una decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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