Sentenza del 05/08/2015 n. 16398 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEG e ILOR relative al 1996. L'Amministrazione aveva rettificato la perdita dichiarata recuperando a tassazione: le quote di ammortamento dell'avviamento e i maggiori valori iscritti nelle immobilizzazioni derivanti dal disavanzo della fusione del 1991; nonché maggiori ricavi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consociate estere, ritenuti inferiori al valore normale secondo la disciplina del transfer pricing. A.L.I. contestava, tra l'altro, la motivazione dell'avviso, l'onere della prova dell'Ufficio, l'utilizzo del metodo del costo maggiorato e l'applicabilità della disciplina antielusiva alla fusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito tutti i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto legittima la motivazione dell'avviso anche mediante rinvio al processo verbale di constatazione, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Ha confermato la ripresa a tassazione relativa al transfer pricing, stabilendo che l'Ufficio deve provare l'esistenza di rapporti infragruppo e lo scostamento evidente dal valore normale, senza dover dimostrare uno specifico intento elusivo; il contribuente deve invece dimostrare la conformità dei prezzi al mercato. È stato ritenuto legittimo il ricorso al metodo del costo maggiorato quando non siano disponibili transazioni realmente comparabili. Il ricorso dell'Agenzia sulla deducibilità dell'ammortamento da fusione è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito di specificità previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Sono rimasti assorbiti il ricorso incidentale e il motivo condizionato di A.L.I. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 335 c.p.c.
Impone la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza, quando le impugnazioni sono connesse.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, il motivo fondato su vizio di motivazione doveva indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e decisivo; la mancata formulazione determina l'inammissibilità.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve indicare i fatti e le norme poste a fondamento della pretesa. È ammessa la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione, se questo è stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Prevede il termine di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente dopo la chiusura della verifica; nella decisione, il mancato invio di osservazioni non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa.
TUIR, art. 76, commi 2 e 5, vigente ratione temporis, oggi art. 110, comma 7
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono valutati in base al valore normale ... se ne deriva aumento del reddito.
Consente di sostituire i prezzi infragruppo transfrontalieri con il valore normale quando ciò determina un aumento del reddito imponibile italiano. Non richiede la prova di un concreto vantaggio fiscale o di un intento elusivo.
TUIR, art. 9, comma 3
Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Definisce il parametro del valore normale, riferito alle condizioni di libera concorrenza e a beni o servizi identici, similari o comparabili.
Codice civile, art. 2697
Nel transfer pricing l'Ufficio deve provare i rapporti infragruppo e lo scostamento dal valore normale; il contribuente, per vicinanza della prova, deve dimostrare la correttezza economica e la normalità dei prezzi applicati.
Legge n. 408/1990, art. 10
Disciplina antielusiva applicabile alle operazioni interessate dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, ma la questione relativa alla fusione è rimasta assorbita a seguito del rigetto del ricorso dell'Agenzia per inammissibilità.
Legge n. 724/1994, art. 27
È stata richiamata con riguardo alla successiva disciplina fiscale delle fusioni; la Corte non ha esaminato nel merito la relativa questione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
È stato menzionato quale successiva disposizione antielusiva, ma la Corte non ha deciso nel merito la questione della sua applicabilità.
Art. 9 del Modello OCSE e linee guida OCSE sul transfer pricing
Supportano il principio di libera concorrenza e consentono, quando il confronto diretto dei prezzi non è affidabile, l'impiego di metodi alternativi come il prezzo di rivendita e il costo maggiorato.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza del rapporto di controllo o collegamento e uno scostamento significativo tra il prezzo infragruppo e il valore normale; non deve necessariamente provare un intento elusivo o un effettivo risparmio d'imposta.
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la comparabilità delle transazioni, le funzioni svolte, i rischi assunti, le condizioni contrattuali, i mercati di riferimento e la corretta determinazione dei margini.
- Il confronto diretto dei prezzi non è l'unico metodo possibile: se mancano transazioni comparabili affidabili, può essere utilizzato il metodo del costo maggiorato, purché fondato su dati contabili e criteri tecnici verificabili.
- La disciplina del transfer pricing mira anche a garantire una corretta ripartizione delle basi imponibili tra Stati, quindi può applicarsi anche quando non sia dimostrato che il gruppo abbia perseguito un risparmio fiscale o che lo Stato estero abbia una tassazione più bassa.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione previamente conosciuto dal contribuente, se consente di individuare con sufficiente chiarezza fatti, norme e pretesa fiscale.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riportare gli atti rilevanti e indicare precisamente il fatto controverso e decisivo, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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