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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15418/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia riguarda il rilascio di un appartamento sito in Morlupo. Il proprietario sosteneva di aver concesso l'immobile in base a una scrittura privata del 30 aprile 1986 con la quale aveva promesso di venderlo alle controparti, che ne avevano ottenuto il possesso anticipato ma non avevano corrisposto il prezzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e la Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 166 e 168, comma 5, c.p.c., per avere ritenuto tardiva e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale di una delle ricorrenti; 2) nullità della sentenza per omessa/erronea/incompleta valutazione delle prove, sostenendo che l'una ricorrente non aveva pagato per cause indipendenti dalla sua volontà e che il controparte non sarebbe stata proprietaria dell'immobile; 3) erronea valutazione della clausola risolutiva ritenuta vessatoria perché il mancato pagamento di una sola rata, di modesto importo, avrebbe comportato la risoluzione del contratto; 4) ulteriore omesso esame di fatti e circostanze probatorie ritenute decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non riapre i termini per la comparsa né per l'appello incidentale, poiché la decadenza per riconvenzionale/appello incidentale è evitata solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 166, 167, 168-bis e 343 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze, in quanto miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva valorizzato coerentemente varie circostanze fattuali, tra cui la mancata identificazione dei cespiti indicati in una scrittura del 2 luglio 1999, e soprattutto che il preliminare era stato già dichiarato risolto dal Tribunale, con statuizione non impugnata su tale punto e quindi divenuta irrevocabile; ne conseguiva che gli occupanti erano privi di titolo legittimo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    Il termine per proporre la domanda riconvenzionale si coordina con la vocatio in ius e non viene riaperto dal mero rinvio d'ufficio dell'udienza.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato nel coordinamento sistematico per individuare i termini di decadenza delle difese e delle riconvenzionali.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Il rinvio d'ufficio dell'udienza non determina, di per sé, la riapertura dei termini per comparsa e riconvenzionale; è rilevante solo nei casi previsti dalla norma e dal coordinamento con gli artt. 166 e 167 c.p.c.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Se trova applicazione il comma 5, la rilevanza è collegata alla data fissata dal giudice istruttore ai fini dei termini processuali.

  • art. 343 c.p.c.

    È richiamato per l'appello incidentale, soggetto alla medesima logica di decadenza temporale della riconvenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il rinvio d'ufficio dell'udienza non riapre automaticamente i termini per la proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale: la decadenza resta ferma salvo le ipotesi espressamente previste dal codice di rito.
  • La valutazione e l'interpretazione delle prove, nonché la scelta delle fonti ritenute attendibili e decisive, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logica e coerente.
  • Una censura di merito che miri soltanto a sostituire una diversa lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie non integra un vizio denunciabile in cassazione.
  • Se un capo della decisione sul rapporto principale non viene impugnato, esso passa in giudicato e può costituire base autonoma della statuizione successiva, come nel caso della risoluzione del preliminare che priva di titolo l'occupazione dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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