Cassazione Penale, Sentenza n. 15177/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro il rigetto dell'istanza, presentata il 15/11/2024, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (disposta l'8/3/2024 dal GIP di Mantova) con gli arresti domiciliari o, in subordine, con il braccialetto elettronico. I fatti contestati: una serie di furti, tentati e consumati, aggravati dalla violenza sulle cose, dal numero delle persone riunite e dal travisamento, commessi contro diversi esercizi commerciali nei mesi di novembre 2023 e gennaio 2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. non erano più attuali: era in carcere da circa dieci mesi, aveva tenuto condotta priva di rilievo e non risultavano elementi nuovi che giustificassero la permanenza della misura più afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo di detenzione (anche se prolungato) non è, di per sé, motivo sufficiente per la sostituzione della misura; l'attenuazione delle esigenze cautelari deve risultare da elementi concreti e sopravvenuti, non dal solo comportamento osservato nel periodo di carcerazione, il quale costituisce parte del nucleo essenziale della misura richiesta. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame circa la pericolosità sociale e il concreto pericolo di recidiva, desunti dalla pluralità e dall'organizzazione dei fatti contestati e dalla professionalità nel commetterli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
La disposizione richiede che le esigenze cautelari siano attuali; per la sostituzione con misura meno afflittiva occorre la concreta e sopravvenuta attenuazione di tali esigenze, non desumibile dal mero decorso del tempo di detenzione.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Alcha, Rv. 273139; Sez. 5, n. 39792 del 29/11/2017, Saracino, Rv. 271119
Principi consolidati: il lungo periodo di esecuzione della custodia non costituisce automaticamente fattore attenuante ai fini di sostituzione; l'osservanza delle prescrizioni durante l'esecuzione è elemento non decisivo se non accompagnato da altri fatti che dimostrino la sopravvenuta inattualità delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo in carcere non è, di per sé, motivo sufficiente per ottenere la sostituzione della custodia con misura meno afflittiva.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre allegare e provare elementi concreti e sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. cambiamento delle circostanze, nuove situazioni personali, elementi di collaborazione, cure terapeutiche avviate e documentate).
- La corretta osservanza degli obblighi o l'assenza di comportamenti disciplinari durante la detenzione ha valore limitato: rientra nelle aspettative connesse alla misura e non basta da sola a dimostrare la sopravvenuta inattualità del pericolo.
- Reati plurimi, commessi in forma organizzata o con particolare professionalità, e aggravati (numero dei partecipanti, travisamento, violenza sulle cose) costituiscono elementi forti per valutare la pericolosità sociale e il rischio di recidiva.
- In casi analoghi è opportuno presentare al giudice elementi concreti e documentati per la sostituzione della misura (es. programma di reinserimento, garanzie di dimora, valutazioni psichiatrico/psicologiche, misure di controllo alternative come braccialetto elettronico) e non limitarsi al richiamo al periodo già scontato in carcere.
- Se la difesa non produce nuovi elementi attenuanti, il giudice del riesame può confermare la custodia e il ricorso può essere dichiarato inammissibile; sono inoltre possibili condanne per spese e ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o in colpa.
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